Misure cautelari: il sindacato di legittimità non rivede gli indizi (Cass. pen. Sez. VI n. 10076 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità della Corte di cassazione è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, per verificarne le ragioni giuridiche e l’assenza di illogicità evidenti. Il giudice di legittimità non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione dello spessore degli indizi e delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito. L’erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione solo se si traduca in violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Sono perciò inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha applicato la misura interdittiva della sospensione per dodici mesi dall’esercizio dei pubblici uffici o servizio nei confronti di un appuntato scelto dei carabinieri, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di peculato e falso ideologico in atto pubblico. In concorso con un collega, questi si sarebbe appropriato, dopo un controllo per la circolazione stradale e una perquisizione veicolare e personale eseguita senza verbale, di una somma di denaro di cui i militari erano venuti in possesso in ragione del loro ufficio.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva in un primo momento rigettato la domanda cautelare, dubitando dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria e, con il secondo, l’inesistenza di un concreto pericolo di recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarandolo infondato ai limiti della inammissibilità. Quanto al primo motivo, il Tribunale — pur con una motivazione non lineare nella parte in cui ha riportato per alcune pagine il contenuto delle dichiarazioni assunte — ha ricostruito con precisione i fatti e spiegato le ragioni dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute prive di interessi inquinanti, dotate di elevata capacità rappresentativa e sostanzialmente uniformi nel tratto essenziale del narrato.

Il giudice di merito ha chiarito perché le dichiarazioni della persona offesa non siano in insanabile contrasto con quelle delle altre persone coinvolte, ma trovino in esse indubbie conferme, ed ha evidenziato l’inadeguata capacità persuasiva della ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa. Ha inoltre escluso ogni plausibilità del movente ipotizzato, osservando che non è obiettivamente chiaro perché, al solo fine di dividere con un socio una somma di circa trecentocinquanta euro, la persona offesa avrebbe dovuto accusare due carabinieri di fatti così gravi.

La Corte richiama quindi la consolidata giurisprudenza di legittimità sui limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari: Sez. F n. 47748 del 2014, Sez. 2 n. 56 del 2012, Sez. 6 n. 2146 del 1995, Sez. 7 n. 12406 del 2015, Sez. 6 n. 49153 del 2015 e Sez. 1 n. 1769 del 1995. Da esse si ricava che il controllo di legittimità non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento sull’attendibilità delle fonti e sulla concludenza dei dati probatori.

Nel caso concreto il ricorrente, da un lato, non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato e, dall’altro, si è limitato a sollecitare una diversa valutazione degli indizi. Anche il secondo motivo è respinto: il Tribunale ha valorizzato la gravità dei fatti e la personalità del ricorrente, mentre nulla di specifico è stato dedotto contro la motivazione dell’ordinanza. Al rigetto consegue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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