Peculato e concorso dell’extraneus nel reato proprio del titolare di agenzia ACI (Cass. pen. Sez. VI n. 10074 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato la condotta del titolare di un’agenzia incaricata di pubblico servizio che, incassando tasse e introiti per conto dell’ente, ometta di riversarli e si comporti uti dominus. La natura di reato proprio non preclude la configurabilità del concorso dell’extraneus, che fornisca un contributo materiale o comunque agevoli la realizzazione del proposito delittuoso. Il concorso è ravvisabile anche quando il contributo dell’estraneo si collochi nella fase esecutiva del reato, purché ne risulti riscontrata l’attiva collaborazione. Il falso documento esibito per occultare l’ammanco può costituire, sul piano logico, il diretto riscontro della collaborazione alla perpetrazione del reato in itinere.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 3 luglio 2024, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Caltagirone per il delitto di peculato, riducendo la pena a uno dei due imputati previa concessione delle attenuanti generiche. La vicenda riguarda il mancato riversamento di somme incassate per conto di A.C.I. tra l’agosto e l’ottobre 2011 dall’agenzia facente capo al titolare.

Entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione. Il primo deduce violazione di legge in tema di sospensione del termine di prescrizione e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato. Il secondo censura il riconoscimento del concorso dell’extraneus a fronte di reato proprio, il travisamento della prova relativo a un bonifico falso, la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio e il calcolo della prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara entrambi i ricorsi inammissibili, perché volti a sollecitare non consentite letture alternative del compendio probatorio e, in gran parte, manifestamente infondati. La pronuncia si articola su due nuclei: il tema della prescrizione e il tema del concorso nel reato proprio.

Quanto alla prescrizione, i giudici di legittimità rilevano la genericità delle deduzioni. Anche accogliendo l’assunto difensivo sulla necessità di far decorrere la sospensione dal 21 ottobre 2019 anziché dal 21 settembre 2019, si giungerebbe a una riduzione di soli trenta giorni. Il termine andrebbe quindi considerato decorso non il 17 giugno 2025, ma trenta giorni prima: ciò non consente di ritenere che la prescrizione fosse maturata prima della sentenza impugnata, né che lo sia alla data della decisione.

Nel merito, la Corte ricorda che è configurabile il peculato quando sia accertata l’appropriazione di tasse e introiti incassati per conto di ACI dal titolare di un’agenzia, che per questo riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, il quale ometta di riversare le somme all’ente comportandosi uti dominus. Sul punto richiama il precedente Sez. 6, n. 45082 del 1/10/2015.

I giudici di merito hanno ritenuto il concorso di entrambi gli imputati: il titolare dell’agenzia e chi, fornendo diretta collaborazione, si occupava dei rapporti con la banca. La Corte sottolinea che la natura di reato proprio non preclude il concorso dell’extraneus, che fornisca un contributo materiale o agevoli la realizzazione del proposito delittuoso.

Di qui la confutazione delle tesi difensive. Le censure prospettano una diversa chiave di lettura degli elementi probatori, ma non individuano profili di incompletezza o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la Corte ritiene che la scansione temporale degli avvenimenti escluda l’ipotesi di un’induzione in errore e che il falso bonifico non comprovi solo una condotta successiva alla consumazione del reato, ma costituisca il diretto riscontro della collaborazione alla perpetrazione del reato in itinere. Non è quindi ravvisabile alcun travisamento della prova documentale.

All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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