Misure cautelari, il tempo silente non rileva senza fatti sopravvenuti (Cass. pen. Sez. II n. 11734 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità della Cassazione sul vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame è limitato alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Il c.d. tempo silente trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ai fini dei provvedimenti di revoca o sostituzione della misura: l’unico tempo rilevante è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, qualificabile come fatto sopravvenuto solo in presenza di ulteriori elementi di valutazione. La questione già dedotta e rigettata con provvedimento cautelare confermato è coperta dal giudicato cautelare e non può essere riproposta.

Il Fatto

Il difensore di un indagato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva rigettato l’appello contro il provvedimento della Corte di appello che aveva respinto l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con la procedura di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen. L’indagato rispondeva, tra l’altro, di estorsione aggravata e di reati in materia di stupefacenti, con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

La difesa censurava l’omessa motivazione sull’adeguatezza della misura meno afflittiva, da eseguirsi con braccialetto elettronico presso l’abitazione dei genitori, in un luogo insulare lontano dal commesso reato. Deduceva inoltre la mancata disamina complessiva degli elementi di novità, tra cui la restituzione dell’immobile e il decorso del tempo dai fatti.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione dichiara il ricorso inammissibile. Muove dal limite del sindacato di legittimità in materia cautelare: quando si denuncia il vizio di motivazione del provvedimento del riesame sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo è circoscritto all’esame dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Tale limite riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutarle in concreto e rendere un’adeguata e logica motivazione, come affermato da Sez. I n. 1083 del 1998.

Nel caso concreto non si rinvengono carenze motivazionali. Quanto alla restituzione dell’immobile, il Tribunale ha osservato che la questione era già stata dedotta in una precedente istanza difensiva rigettata e confermata, con formazione del c.d. giudicato cautelare. Quanto alla proporzionalità della misura, il Tribunale ha ritenuto altamente probabile che l’indagato potesse riallacciare, anche a distanza e per interposta persona, i contatti con il medesimo contesto relazionale, escludendo così che la distanza del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari dal luogo del commesso reato avesse rilievo.

Sul tempo trascorso, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, per un reato di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo silente dalla commissione del reato non è oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione: rileva solo il tempo dall’applicazione o esecuzione della misura, quale fatto sopravvenuto, in presenza di ulteriori elementi (Sez. II n. 47120 del 2021; Sez. II n. 12807 del 2020). Non risultano dedotti elementi concreti di mutamento del quadro cautelare.

All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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