Continuazione in executivis e obbligo di esame delle istanze alternative (Cass. pen. Sez. I n. 33085 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di continuazione in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione è tenuto a esaminare tutte le prospettazioni difensive, comprese quelle proposte in via alternativa, e non può omettere di rispondere alle possibili combinazioni unificatorie dedotte. Il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché la preventiva programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali. Se la continuazione è esclusa tra un reato e altri già unificati, tale esclusione impedisce di unificare a quelli il reato per cui il vincolo è stato negato. L’omessa motivazione su di una richiesta alternativa impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Con provvedimento del 23 marzo 2026 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto solo in parte la richiesta avanzata nell’interesse del condannato, volta a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con quattro sentenze e quelli giudicati con altre tre, già unificati con precedente ordinanza del 27 settembre 2024. Il giudice aveva unificato tra loro unicamente i reati di due sentenze, respingendo nel resto l’istanza.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice dell’esecuzione non avrebbe esaminato, né motivato, in merito alla richiesta di continuazione con i reati già unificati, limitandosi a considerare, peraltro erroneamente, i reati di altre quattro sentenze. Tutti i fatti, secondo il ricorrente, abbraccerebbero un arco temporale di tre anni e rivelerebbero l’unicità del disegno criminoso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione, anche in executivis, esige un’approfondita verifica di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea.

Quanto allo stato di tossicodipendenza, la Corte richiama il costante orientamento espresso da Sez. II n. 49844 del 2012: dopo la modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006, il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, valutando se lo stato di tossicodipendenza abbia influito sulle condotte alla luce di specifici indicatori.

Alla stregua di tali parametri, la Corte ritiene adeguatamente motivata l’esclusione della continuazione tra i reati di due sentenze e quelli già unificati, poiché la motivazione si incentra sull’occasionalità delle condotte e sulla distanza temporale, ostative all’ipotesi di anteriore programmazione. Il giudice ha escluso che lo stato di tossicodipendenza abbia avuto funzione unificante, e il ricorrente si limita a denunciarne il mancato esame.

Da ciò deriva che non è ipotizzabile la continuazione tra quei reati e il terzo già unificato: una volta escluso il vincolo tra alcuni reati e due ulteriori, anche questi ultimi non possono essere unificati con quello unificato ai primi. La Corte richiama Sez. I n. 17881 del 2017, secondo cui il disconoscimento della continuazione tra un reato oggetto di separata condanna e altro reato impedisce di riconoscere il vincolo tra quel reato e altri già unificati.

Parimenti immune da vizi è l’esclusione della continuazione tra i reati di altre due sentenze e quelli già unificati, perché fa leva sulla difformità del disegno criminoso. Viceversa, il giudice dell’esecuzione non ha adeguatamente esaminato la possibilità di riconoscere, in via alternativa, la continuazione tra i reati di una sentenza e quelli già unificati di altre due, oppure tra i reati dell’altra e i medesimi. Su tali punti l’ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, restando ferma la continuazione già riconosciuta non impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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