Pericolosità generica: la sorveglianza speciale richiede abitualità attuale (Cass. pen. Sez. V n. 22547 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, richiede che le categorie di delitti lucrogenetici presentino il triplice requisito di essere commessi abitualmente, di avere effettivamente generato profitti e di costituire, almeno in un determinato periodo, una rilevante fonte di reddito. L’abitualità impone una pluralità di condotte non episodica, caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto. Uno iato temporale di oltre dieci anni tra i fatti non può essere colmato dal mero richiamo di ulteriori episodi delittuosi privi di effettiva argomentazione. Il decreto che fondi la misura su tale richiamo, senza specificare gli elementi dei procedimenti richiamati e le ragioni della loro valenza sintomatica, è viziato per motivazione apparente, unico profilo sindacabile in cassazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con decreto del 20 febbraio 2026, ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale aveva applicato al proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e sei mesi, qualificandolo come persona che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
Avverso il decreto di secondo grado il proposto ha presentato ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente ha contestato che la pericolosità sociale fosse stata desunta da precedenti risalenti, da una condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e da un procedimento per rapina conclusosi con assoluzione definitiva, lamentando altresì il difetto di motivazione sulle allegazioni relative ai mezzi leciti di sostentamento. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto, rilevando la genericità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione. Il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, soltanto per violazione di legge: è escluso il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando denunciabile il solo caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato. La motivazione è apparente quando è del tutto avulsa dalle risultanze processuali, si avvale di clausole di stile o di asserzioni apodittiche, oppure omette specifici momenti esplicativi in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 33451 del 2014 e delle successive pronunce di legittimità.
Sul piano sostanziale, il giudice della prevenzione può ritenere la riconducibilità del proposto alle categorie di pericolosità anche a prescindere da sentenze di condanna, purché la valutazione non sia smentita da esiti assolutori, e può valorizzare dati non valutati in alcun procedimento penale o tratti da procedimenti archiviati, sostenendo però il giudizio con congrua motivazione. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 24 del 2019) e di legittimità (Sez. 5 n. 182 del 2020, dep. 2021) sul triplice requisito dei delitti lucrogenetici: commissione abituale, effettiva produzione di profitti e ruolo di rilevante fonte di reddito. L’avverbio “abitualmente” esige una realizzazione di attività delittuose non episodica, ma caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la qualificazione del proposto si è fondata su condanne definitive per furto tentato e ricettazione risalenti al 2007 e al 2008, su una condanna di primo grado per ricettazione del 2013 di cui il provvedimento non indica alcun elemento, su un procedimento per rapina definito con assoluzione per non aver commesso il fatto, sul possesso di stupefacenti oggetto di archiviazione e su una detenzione di stupefacenti riscontrata nel 2022.
Il punto dirimente è lo iato temporale di oltre dieci anni tra le condotte del 2007-2008 e quelle del 2022, non colmabile con il mero richiamo di ulteriori episodi delittuosi privi di effettiva argomentazione. Il decreto non ha correttamente attribuito al proposto l’abitualità nella commissione di delitti lucrogenetici, risultando così viziato per motivazione apparente. La Corte ha pertanto annullato il provvedimento con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, in applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 111 del 2017, dep. 2018.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.