Inammissibile il ricorso sulla qualificazione del fatto come tentato omicidio (Cass. pen. Sez. I n. 27922 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, sollecitino una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, non confrontandosi con la motivazione del giudice di merito. L’accertamento dell’animus necandi nel tentato omicidio si fonda su una prognosi postuma dell’idoneità degli atti, formulata con riferimento alla situazione che si presentava all’agente al momento del compimento degli atti, secondo le condizioni umanamente prevedibili del caso. Il ricorso per cassazione che deduca il difetto di motivazione sulla valutazione di una dichiarazione testimoniale deve, a pena di inammissibilità, essere accompagnato dalla integrale produzione dei verbali o dalla integrale trascrizione della dichiarazione, a tutela del principio di autosufficienza.
Il Fatto
La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Matera nei confronti dell’imputato per il reato di tentato omicidio e per ulteriori reati in materia di armi, applicando la pena di anni otto di reclusione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, limitatamente alla conferma della condanna relativa al tentato omicidio.
La difesa ha dedotto l’erronea qualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen., anziché ai sensi degli artt. 582 e 585, primo comma, cod. pen., lamentando un errato presupposto fattuale e l’illogicità della motivazione in ordine alla direzione del colpo, alla posizione della mano della persona offesa e alla sussistenza dell’animus necandi. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato, in primo luogo, che le censure articolate con il motivo di ricorso riproducono gli argomenti già prospettati in appello, ai quali la Corte territoriale ha dato risposte adeguate ed esaustive, senza che il ricorrente si sia confrontato criticamente con esse. Il ricorso si è limitato a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 2019).
La Corte ha poi osservato che il ricorrente prospetta una diversa valutazione delle risultanze probatorie, sollecitando una non consentita sottoposizione di questioni di fatto al giudice di legittimità. Gli aspetti del giudizio consistenti nella valutazione del significato degli elementi acquisiti attengono al merito e non rilevano in cassazione, salvo che risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 34149 del 2019; Sez. 5 n. 18542 del 2011; Sez. 5 n. 49362 del 2012).
La Corte ha inoltre constatato la violazione del principio di autosufficienza: il ricorso riporta solo frammentariamente le dichiarazioni della persona offesa, senza allegarle integralmente. È stato ribadito che il ricorso per difetto di motivazione sulla valutazione di una dichiarazione testimoniale deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali o dalla integrale trascrizione (Sez. 3, n. 19957 del 2016).
Nel merito, le censure non si rapportano alla puntuale motivazione della sentenza di appello, che ha confermato la qualificazione giuridica dei fatti valorizzando l’arma utilizzata, la vicinanza della pistola al corpo della vittima, la direzione del colpo dall’alto verso il basso, la reazione difensiva della persona offesa con l’avambraccio e la frase minacciosa proferita. La mancata attenzione del colpo alla testa è stata ricondotta allo stato di ubriachezza del ricorrente, che ne compromise la precisione. La Corte ha richiamato il criterio della prognosi postuma per l’accertamento dell’idoneità degli atti (Sez. 2, n. 36311 del 2019; Sez. 1, n. 32851 del 2013) e, sul piano soggettivo, ha confermato la sussistenza dell’animus necandi (Sez. 1, n. 11928 del 2019). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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