Conflitto di competenza sull’esecuzione della confisca nel processo penale (Cass. pen. Sez. I n. 27445 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione penale, il mero adempimento esecutivo di una statuizione sulla restituzione di beni già disposta dal giudice della cognizione nel corpo della sentenza non rientra tra i compiti del giudice dell’esecuzione, ma grava sul giudice che quella disposizione ha assunto. L’art. 676 cod. proc. pen. presuppone che il giudice della cognizione non abbia provveduto sulla sorte del bene sottoposto a vincolo e non è, dunque, invocabile quando la restituzione sia stata già ritualmente disposta in sentenza con statuizione non revocabile in sede esecutiva. Il conflitto negativo di competenza, ammissibile quando entrambi i giudici ricusino di prendere cognizione, va risolto ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen. individuando il giudice che ha emesso la statuizione da eseguire.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un procedimento per reati economici nel quale il G.I.P. del Tribunale di Gela aveva disposto il sequestro preventivo delle quote sociali e del compendio aziendale di una società. Con sentenza di primo grado, il Tribunale di Gela, oltre a condannare gli imputati, ordinava la confisca delle sole quote sociali e disponeva il dissequestro del compendio aziendale con restituzione alla curatela fallimentare di altra società, sul presupposto che i beni fossero stati distratti a danno di questa.
Il dissequestro non veniva eseguito, essendo la procedura fallimentare già chiusa. In secondo grado la Corte di appello di Caltanissetta, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava le pene confermando nel resto. L’amministratore giudiziario chiedeva allora al Tribunale determinazioni sulla restituzione dei beni. Declinata la competenza dalla Corte di appello, e sollevato conflitto negativo dal Tribunale, la questione giunge davanti alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara innanzitutto l’ammissibilità del conflitto, avendo entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione dell’incidente di esecuzione, determinando così la stasi del procedimento, superabile solo con una decisione ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Il Collegio non condivide l’argomentazione della Corte territoriale, che aveva invocato la disciplina delle misure di prevenzione per radicare la competenza del giudice di primo grado. Il richiamo appare eccentrico: viene in rilievo, in questa sede, un provvedimento ablatorio disposto ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. e non del d.lgs. n. 159/2011. La risoluzione del conflitto non può quindi passare da quei motivi.
Parimenti non persuasivo è l’approccio del Tribunale, che aveva richiamato l’art. 676 cod. proc. pen. Detta norma attribuisce al giudice dell’esecuzione, individuato secondo le regole dell’art. 655 cod. proc. pen., la competenza a decidere su confisca o restituzione del bene in vincolo, ma presuppone che il giudice della cognizione non abbia provveduto sulla sorte del bene. Nel caso concreto la restituzione era stata già ritualmente disposta dal Tribunale di Gela nella sentenza di primo grado, con statuizione non revocabile in sede esecutiva.
Il mero adempimento esecutivo di una statuizione contenuta in sentenza — come dare attuazione alla già disposta restituzione dei beni — non rientra dunque tra i compiti del giudice dell’esecuzione. Esso grava, secondo un consolidato criterio ermeneutico richiamato dalla Corte (Sez. I n. 27234 del 06.06.2025, Rv. 288448 – 01), sul giudice che ha assunto quella disposizione in sentenza, identificato nel Tribunale di Gela, cui gli atti vanno trasmessi.
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Nota della Redazione
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