Pericolosità generica ex art. 1 lett. b d.lgs. 159/2011 senza reddito prevalente (Cass. pen. Sez. 1 n. 10005 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusa la deducibilità dell’illogicità manifesta della motivazione. Il vizio di motivazione è sindacabile esclusivamente quando essa sia inesistente o meramente apparente. La pericolosità generica ex art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011 richiede la commissione abituale di delitti che abbiano effettivamente generato profitti in capo al soggetto, i quali costituiscano l’unico reddito o una componente significativa dello stesso. Tale valutazione può fondarsi anche su fatti oggetto di procedimento archiviato, non essendovi un limite assoluto al loro utilizzo, e la diversa qualificazione giuridica della pericolosità è consentita ove la nuova definizione sia basata sui medesimi elementi di fatto e sia stato assicurato il contraddittorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino applicava a un soggetto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, unitamente alla confisca di una somma di denaro. La Corte di appello di Torino, riformando parzialmente il decreto, revocava la confisca, confermando la misura personale in ragione della ritenuta pericolosità del proposto ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, desunta dalla reiterazione di condotte criminose di natura lucrogenetica.
Avverso tale provvedimento, il proposto proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge con riguardo alla categoria di pericolosità applicata e la motivazione apparente del decreto, contestando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura, anche sotto il profilo del difetto di correlazione tra richiesta e decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delineato i confini del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, rammentando che il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e che il vizio di motivazione è deducibile esclusivamente quando essa sia inesistente o meramente apparente. Ha quindi escluso che le censure formulate dal ricorrente, volte a contestare la valutazione degli elementi di fatto operata dai giudici di merito, potessero essere ricondotte a tale vizio, trattandosi di una mera richiesta di rivisitazione del merito della decisione.
Quanto alla lamentata discrasia tra la categoria di pericolosità richiesta e quella posta a fondamento della decisione, la Corte ha chiarito che la diversa qualificazione giuridica della pericolosità è ammissibile se la nuova definizione si fonda sui medesimi elementi di fatto e sia stato garantito alla difesa un contraddittorio effettivo. Nella specie, la difesa aveva avuto modo di confrontarsi su tutti i profili della pericolosità ritenuti rilevanti.
Con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, la Corte ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui la categoria di pericolosità generica richiede la prova di una condotta abituale, della produzione di profitti effettivi e della loro incidenza sul tenore di vita del soggetto. Ha quindi ritenuto non decisiva la circostanza che i delitti fossero stati commessi in un ristretto arco temporale, poiché la cessazione dell’abitualità era derivata dallo stato detentivo e non da una scelta del proposto, il quale, libero, aveva ripreso a delinquere immediatamente dopo la cessazione della precedente misura.
La Corte ha infine respinto la tesi difensiva per cui la condotta riparatoria escluderebbe la natura lucrogenetica dei delitti, chiarendo che tale attività successiva non incide sulla originaria produzione di profitto. Ha inoltre ritenuto generico il motivo di doglianza basato sulla disparità di trattamento rispetto al coindagato, non essendo stata fornita alcuna prova concreta di una situazione identica.
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Nota della Redazione
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