Revoca della patente per guida sotto stupefacenti: autonomia dall’art. 222 cod. strada (Cass. pen. Sez. IV n. 35203 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste piena autonomia sistematica e precettiva tra l’art. 187, comma 1-bis, cod. strada e l’art. 222 cod. strada. La declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione, ad opera della Corte cost. n. 88 del 2019, non ha inciso sulla coerenza delle disposizioni vigenti in materia di revoca e sospensione della patente. Il richiamo all’art. 222 cod. strada contenuto nell’art. 187, comma 1-bis, cod. strada non costituisce ragione di collegamento tra le due norme, talché la revoca della patente resta obbligatoria quando il conducente in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti abbia provocato un incidente stradale, a prescindere dal danno a cose o persone. Il termine per conseguire una nuova patente è fissato dall’art. 187, comma 6, cod. strada e attiene al successivo procedimento amministrativo, non dovendo il giudice della cognizione applicarlo.
Il Fatto
Il G.u.p. del Tribunale di Trani, con sentenza del 4 dicembre 2025, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, applicava la pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, con circostanze attenuanti generiche e riduzione per il rito, disponendo la revoca della patente di guida e la sospensione condizionale della pena.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto erronea applicazione della legge penale, sostenendo che l’art. 187, comma 1-bis, cod. strada fa salva l’applicazione dell’art. 222 cod. strada che, dopo la Corte cost. n. 88 del 2019, consentirebbe di applicare la sospensione della patente in alternativa alla revoca, in assenza di aggravanti. Con il secondo ha lamentato vizio di motivazione per non avere il giudice stabilito quando potesse conseguire una nuova patente.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, esaminando congiuntamente i due motivi perché entrambi attengono alla revoca della patente e sono manifestamente infondati.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui sussiste piena autonomia tra le disposizioni di cui agli artt. 186, comma 2-bis, e 187, comma 1-bis, cod. strada e l’art. 222 cod. strada. La pronuncia di parziale illegittimità costituzionale di quest’ultima, ad opera della Corte cost. n. 88 del 2019, non ha inciso sulla coerenza sistematica della materia (Sez. IV n. 7950 dell’11.02.2021; Sez. I n. 17506 del 20.02.2020). Le due previsioni conservano una propria autonomia precettiva.
La ratio dell’art. 187, comma 1-bis, cod. strada risiede nella volontà del legislatore di punire più gravemente le situazioni in cui la turbativa della circolazione si correla all’accertamento dello stato di alterazione psicofisica del conducente, ritenute maggiormente idonee a porre in pericolo l’incolumità delle persone e dei beni. L’art. 222 cod. strada, invece, disciplina le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati, ha portata generale e gradua la risposta sanzionatoria sulla gravità delle lesioni derivate da reati colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione.
Nella fattispecie dell’art. 187, comma 1-bis, cod. strada il reato di riferimento è una contravvenzione di pericolo e non di danno, che determina la revoca della patente ove il conducente in stato di alterazione provochi un incidente, a prescindere da profili di danno a cose o persone. Il richiamo all’art. 222 cod. strada non rappresenta dunque una ragione di collegamento tra le due disposizioni.
Quanto al secondo motivo, il termine per conseguire una nuova patente è stabilito dall’art. 187, comma 6, cod. strada, secondo cui l’interessato non può conseguirla prima di tre anni dalla data del provvedimento di revoca. Il giudice della cognizione non deve applicare tale disposizione quando dispone la revoca della patente, poiché il periodo rileva nel successivo procedimento amministrativo promosso dall’interessato.
Alla inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa.
Nota della Redazione
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