Differimento pena per madre con prole sotto tre anni richiede valutazione recidiva (Cass. pen. Sez. I n. 35214 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza dei requisiti di cui all’art. 147, comma 1, nn. 3 e 3-bis, cod. pen., come modificato dal d.l. n. 48 del 2025, convertito con modifiche nella l. n. 80 del 2025, la valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza sul differimento facoltativo della pena deve tener conto, ai sensi dell’ultimo comma della stessa disposizione, anche dell’eventuale pericolo di eccezionale rilevanza di commissione di ulteriori delitti. Tale profilo di pericolosità è decisivo non solo per l’applicazione del differimento facoltativo, ma anche per la praticabilità di altre misure, quale la detenzione domiciliare di cui all’art. 47-quinquies Ord. pen., anche presso una struttura a custodia attenuata. L’interesse del minore a instaurare un rapporto quanto più possibile normale con la madre, pur di elevato rango, non è oggetto di protezione assoluta e non si sottrae al bilanciamento con le esigenze di difesa sociale.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena proposta nell’interesse di una condannata, madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 3-bis, cod. pen..

Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione della norma invocata e vizio di motivazione. Il difensore ha rilevato che l’istanza conteneva anche la possibilità del differimento nelle forme della detenzione domiciliare, con indicazione dell’abitazione familiare ove il marito si era dichiarato disponibile ad assisterla e ospitarla, e che il Tribunale aveva omesso di considerare il carattere risalente dei reati, le condizioni di salute del padre dei minori, l’assenza di pericolo di recidiva e di fuga.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo di riferimento, rilevando che le modifiche introdotte dal d.l. n. 48 del 2025 si collocano sulla scia dell’art. 3 l. n. 62 del 2011, che ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 47-quinquies l. 26 luglio 1975, n. 354. Detta disposizione prevede che l’espiazione della pena possa avvenire anche presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri o, in assenza di concreto pericolo di fuga o di commissione di ulteriori delitti, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.

Il Collegio richiama il precedente di Sez. 1, n. 17231 del 13/05/2026, secondo cui il sistema dell’esecuzione penale relativo ai genitori di figli minori tutela il superiore interesse del minore in tenera età a instaurare un rapporto quanto più possibile normale con la madre in una fase nevralgica del suo sviluppo. Tale interesse, pur di elevato rango, non è però oggetto di protezione assoluta e resta soggetto a bilanciamento con le esigenze di difesa sociale, come affermato dalla Corte cost. sent. n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009.

Passando al caso concreto, la Corte rileva che il Tribunale di sorveglianza è incorso in carenze e contraddizioni motivazionali. Il giudice di merito ha fondato il diniego sull’instabilità delle condizioni di vita della condannata, desunta dai reiterati mutamenti di domicilio, dalla mancata comparizione all’udienza e dalla circostanza che tre figli, pur attestati come regolarmente iscritti a scuola, non avevano mai frequentato le lezioni.

Il profilo decisivo, tuttavia, è un altro. Il Tribunale ha del tutto omesso di valutare il requisito della pericolosità, che nell’ipotesi in esame richiede il pericolo di recidiva di eccezionale rilevanza. Si tratta di profilo essenziale non solo per il differimento facoltativo della pena, ma anche per la praticabilità di misure alternative quali la detenzione domiciliare. L’omessa considerazione di tale requisito, a fronte di reati risalenti, integra il vizio motivazionale denunciato.

Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per nuovo giudizio, rispettoso dei principi enunciati.

Nota della Redazione

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