Stato di necessità e prova negativa a carico dell’accusa (Cass. pen. Sez. 7 n. 18940 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen. richiede un pericolo attuale, concreto e specifico, non già un’aspettativa di evitare danni meramente eventuali e futuri. L’azione deve essere causata dalla necessità urgente di scongiurare un danno grave alla persona, già individuato nel suo contenuto e nei suoi effetti al momento del fatto. Incombe sulla pubblica accusa l’onere della cosiddetta prova negativa dell’insussistenza della scriminante, sicché il dubbio sulla sua configurabilità impone l’assoluzione ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen. È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che non indichi gli elementi posti a base della censura, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in primo grado per furto aggravato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa, vedeva confermata la sentenza dalla Corte di appello di Palermo. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo motivo lamentava la violazione di legge in relazione all’art. 54 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione di pena per il tentativo, chiedendone la riqualificazione. Con il secondo motivo contestava la ritenuta aggravante della recidiva, reputando il relativo giudizio di pericolosità non congruamente motivato.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alla dedotta sussistenza dello stato di necessità, la Corte ha ribadito il principio per cui il pericolo deve avere i caratteri dell’attualità, essendo necessario che sia presente al momento dell’azione e che sia imminente il danno che ne possa derivare. Non è sufficiente che l’azione sia compiuta nell’aspettativa di evitare pericoli meramente eventuali e futuri, possibili o anche probabili, difettando in tal caso quel preciso collegamento causale tra la necessità di sacrificare l’interesse protetto e lo scopo di evitare uno specifico pericolo.

Nel caso di specie, la Corte ha ravvisato la mancanza della prova sia della cogenza del pericolo sia dell’impossibilità di evitarlo con un’azione alternativa. Ha inoltre evidenziato come l’imputato avesse omesso di allegare gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze idonei a configurare la scriminante. La Suprema Corte ha comunque precisato che grava sulla pubblica accusa l’onere della prova negativa, atteso che, nel dubbio sull’esistenza dell’esimente, il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Con riferimento alla richiesta di riqualificazione nel tentativo, il motivo è stato giudicato generico per indeterminatezza, risultando privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La doglianza, inoltre, è stata reputata inedita in quanto non formulata con l’atto di appello e implicante una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

Quanto alla recidiva, la Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua, ancorando la decisione alla pericolosità sociale del ricorrente e valorizzando la natura dei reati, il livello di offensività e il breve lasso temporale tra le condotte. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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