Misure di prevenzione, differenza sanzionatoria giustificata dalla pericolosità (Cass. pen. Sez. VII n. 4864 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, la diversità di trattamento sanzionatorio tra la contravvenzione di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 e il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 trova giustificazione nella maggiore pericolosità del soggetto e nella superiore gravità della condotta, legata alla severità delle limitazioni imposte dalla misura con obbligo di soggiorno. Non sussiste violazione del principio di proporzionalità della pena quando la pena minima del delitto è identica, quanto alla durata della privazione della libertà personale, alla pena massima della contravvenzione. Il trattamento sanzionatorio è motivato in modo logico quando il giudice applica il minimo della pena ed esclude la prevalenza delle attenuanti generiche già concesse per la gravità del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, per non aver rispettato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione cui era sottoposto. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 30 gennaio 2024, ha confermato la condanna.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la sussistenza di una questione di legittimità costituzionale della pena minima prevista dall’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto alla reale offensività del fatto; e la violazione di legge e il vizio di motivazione per non essere stata ridotta la pena, neppure mediante la prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la differenza sanzionatoria tra le due fattispecie non è irragionevole, ma è motivata dalla diversa pericolosità del soggetto e dalla maggiore gravità della condotta tenuta.
Il soggetto sottoposto a una misura di prevenzione con obbligo di soggiorno è destinatario di limitazioni più severe rispetto a chi è sottoposto a una misura priva di tale prescrizione. Da ciò deriva che le violazioni commesse dal primo sono oggettivamente più gravi e pericolose, perché il controllo imposto è più stringente. La Corte ha escluso, pertanto, la dedotta sproporzione tra le sanzioni.
Il giudice di legittimità ha inoltre osservato che la pena minima prevista per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 è identica, quanto alla durata della privazione della libertà personale, alla pena massima prevista per la contravvenzione di cui al primo comma della medesima norma. Il raffronto tra le due cornici sanzionatorie conferma quindi l’assenza del lamentato squilibrio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di appello logica. Il giudice di merito ha applicato il minimo della pena ed ha escluso la valutabilità della prevalenza delle attenuanti generiche già concesse. A fondamento di tale scelta ha posto la gravità del fatto, essendosi l’allontanamento notturno da casa protratto per ore, e l’irrilevanza della confessione, intervenuta quando era già stata raggiunta una prova evidente.
La Corte ha richiamato, sul punto, il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 10713 del 25.02.2010. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
Nota della Redazione
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