Rinvio restitutorio e ius superveniens processuale: vale il tempus regit actum (Cass. civ. Sez. V n. 10 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incidenza dello ius superveniens sul giudizio di rinvio, il giudice di merito non deve tener conto delle modifiche processuali intervenute medio tempore, a prescindere dalla distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio, che ha effetto solo descrittivo per la determinazione dei poteri del giudice nel riesame della controversia. La causa che giunge al giudice del rinvio è sempre la stessa e pende sin dal primo giorno. A fronte di una chiara disciplina transitoria, non può nemmeno prospettarsi una violazione del principio tempus regit processum, perché è il legislatore a risolvere ex ante il problema dell’applicabilità delle norme processuali sopravvenute. Ne deriva che, per le liti introdotte prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, resta applicabile il termine annuale già previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.

Il Fatto

La vicenda origina da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate rettificò il reddito d’impresa dichiarato dal contribuente, per l’anno d’imposta 1998. Il ricorso del contribuente venne rigettato in primo grado; l’appello fu dichiarato inammissibile dalla C.T.R. Liguria, perché la parte si era difesa personalmente in una controversia di valore superiore ai 5 milioni di lire.

Proposto ricorso per cassazione, la Corte, con sentenza n. 29374 del 2008, cassò con rinvio al giudice di primo grado. In sede di rinvio la C.T.P. di La Spezia accolse parzialmente il ricorso. L’ufficio propose appello, che la C.T.R. dichiarò inammissibile in quanto tardivo: notificato oltre il termine semestrale previsto a seguito della riduzione operata dalla legge n. 69 del 2009. Da qui il ricorso dell’Agenzia.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’applicazione del principio tempus regit actum nel giudizio di rinvio. Un orientamento recente (Cass. n. 22407 del 2020) lo riteneva inapplicabile nel caso di rinvio restitutorio. La Sezione ha rimeditato tale indirizzo, componendo il contrasto con le sentenze n.ri 25145 e 25147 del 19 settembre 2024.

Il percorso argomentativo muove dall’idea che la distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio abbia un effetto meramente descrittivo. Essa serve a determinare l’ampiezza dei poteri del giudice nel riesame, ma non produce ricadute pratiche sull’applicazione della disciplina processuale sopravvenuta. La causa che si presenta al giudice del rinvio è sempre la stessa e pende dal primo giorno.

Da ciò discende il principio cui la Corte intende dare continuità: a fronte di una chiara disciplina transitoria, è il legislatore a risolvere ex ante il problema dell’applicabilità delle norme sopravvenute. Non vi è quindi spazio per invocare una violazione del tempus regit processum.

Applicando tali principi al caso concreto, il giudizio era stato introdotto con atto depositato il 27 febbraio 1995. Trovava dunque applicazione il termine annuale già previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., non avendo effetto la successiva abbreviazione della legge n. 69 del 2009. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 9 dicembre 2013 e l’appello notificato il 25 ottobre 2014, l’impugnazione era tempestiva.

La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, perché provveda all’esame della controversia e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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