Ricorso per cassazione avverso misure di prevenzione inammissibile se censura la motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 1695 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle misure di prevenzione personali il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011. Le censure che, pur formalmente denunciando la violazione di legge, contestano in realtà il difetto o l’inadeguatezza della motivazione sui presupposti della riabilitazione attengono a un profilo valutativo insindacabile in sede di legittimità. La prova di una costante ed effettiva buona condotta, necessaria per la riabilitazione, non si identifica con la mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma richiede fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, espressivi del recupero dell’interessato a un corretto modello di vita. Il giudizio di subvalenza di tali elementi rispetto alla prosecuzione dell’attività delittuosa, se sorretto da motivazione logica e coerente, non è sindacabile dalla Corte.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello la riabilitazione dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, applicatagli molti anni prima dal Tribunale. La Corte territoriale aveva respinto la richiesta con decreto, e l’opposizione proposta avverso quel provvedimento era stata rigettata con ordinanza del 2 aprile 2024. Avverso tale ordinanza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
Con il primo motivo si deduceva la carenza assoluta della motivazione, per non essersi la Corte confrontata con gli elementi addotti dall’istante: l’astensione dalla commissione di illeciti per oltre un decennio, il conseguimento di un diploma e la dedizione a un’attività lavorativa continuativa. Le condanne medio tempore intervenute per bancarotta fraudolenta e falso ideologico erano ritenute dalla difesa non ostative, essendosi i relativi reati estinti. Con il secondo motivo si denunciava il mancato accertamento dell’attuale pericolosità del prevenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto di partenza è di ordine processuale: ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali è ammesso solo per violazione di legge.
Le censure proposte, pur formalmente qualificate come violazione di legge, anche sotto il profilo della carenza assoluta della motivazione, investivano in realtà asseriti difetti di motivazione afferenti alla sussistenza dei presupposti per la riabilitazione. La Corte territoriale aveva escluso tali presupposti rilevando che l’opponente, più che addurre fatti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, aveva cercato di ridimensionare la portata pregiudizievole dei delitti commessi successivamente alla cessazione della misura.
La Corte d’appello aveva osservato che si trattava di condotte illecite strettamente connesse all’esercizio dell’attività imprenditoriale di autotrasportatore, la stessa nel cui ambito erano state poste in essere le manifestazioni di pericolosità che avevano fondato l’applicazione della misura. L’unico elemento favorevole valutabile, il diploma conseguito, era stato ritenuto non sufficiente a costituire prova di quel rispetto delle regole sociali necessario per l’accoglimento dell’istanza.
La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la prova costante ed effettiva di buona condotta implica una valutazione della personalità basata non sulla mera astensione dal crimine, ma su fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo rispetto delle regole sociali, quale espressione del recupero a un corretto modello di vita (Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, Rv. 274914). La valutazione di subvalenza degli elementi addotti rispetto alle due condanne definitive, in quanto assistita da motivazione non apparente ma logica e coerente, è insindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto l’invocato accertamento della pericolosità eccentrico rispetto alla riabilitazione, trattandosi di aspetto inerente all’applicazione della misura e non alla riabilitazione successiva alla cessazione della sua efficacia. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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