Appello cautelare, ammessa la produzione di prove nuove nel rispetto del devolutivo (Cass. pen. Sez. V n. 1699 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini di cui all’art. 127 cod. proc. pen., le parti possono produrre elementi probatori nuovi, nel rispetto del contraddittorio e del principio devolutivo, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto di appello. La scarna disciplina dell’art. 310 cod. proc. pen. non consente di ricostruire autonomamente i poteri cognitivi del giudice dell’appello, imponendo di ricorrere ai principi generali della materia cautelare. Il giudice del riesame deve pertanto valutare gli elementi sopravvenuti prodotti dalla difesa, se inseriti nella linea difensiva dell’appello. È inammissibile una declaratoria di estraneità al devolutum fondata sul solo carattere ampliativo dei profili dedotti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo della libertà personale perché ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, con contestazione dei commi da 1 a 6 dell’art. 416-bis cod. pen., oltre a taluni reati fine. Il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 6 luglio 2023, aveva respinto l’istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

Il Tribunale del riesame di Catanzaro, in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza del 28 novembre 2023 ha rigettato il gravame, reputando estranei al devolutum i profili ampliativi e i verbali di interrogatorio di alcuni collaboratori di giustizia. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova quanto alla mancata valutazione delle dichiarazioni sopravvenute di un collaboratore, ritenute idonee a ridimensionare il ruolo del ricorrente nel sodalizio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili i profili dedotti perché ampliativi dell’ambito cognitivo del giudice dell’appello cautelare, in pretesa violazione del principio devolutivo. La Corte rileva che le Sezioni Unite n. 15403 del 2023 hanno di recente chiarito che in tale giudizio le parti possono produrre elementi probatori nuovi, nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi dell’atto di appello.

La Suprema Corte richiama l’approccio esegetico sistematico delle Sezioni Unite, secondo cui la scarna disciplina dell’art. 310 cod. proc. pen. impone di rivolgersi ai principi generali che governano la materia cautelare. In questa logica è irragionevole che al giudice dell’appello cautelare sia preclusa la possibilità di acquisire gli elementi probatori eventualmente prodotti dalle parti a integrazione della piattaforma cognitiva posta a base del provvedimento impugnato.

Alla stregua di tale principio, la Corte ritiene evidente la fondatezza del motivo. L’appello cautelare dell’interessato contestava il quadro indiziario sulla partecipazione al sodalizio e gli elementi nuovi prodotti dalla difesa si inserivano pienamente in questa linea difensiva, tendendo a dimostrare l’estraneità del ricorrente al clan.

Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutare se le dichiarazioni del collaboratore, unitamente agli ulteriori elementi addotti dalla difesa, facessero venir meno il grave quadro indiziario posto a base della misura. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, sezione riesame, per nuovo esame dell’istanza, da compiere alla luce dei verbali delle dichiarazioni dei collaboratori prodotti dalla difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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