Recidiva e attenuanti generiche: motivi reiterati non deducibili in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 1269 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, mancando della necessaria specificità e correlazione con le ragioni della decisione impugnata. Il sindacato di legittimità sulla sussistenza della recidiva e sul giudizio di comparazione con le attenuanti generiche ex art. 69, quarto comma, cod. pen. non può essere esercitato laddove la motivazione del giudice di merito abbia adeguatamente spiegato l’incidenza dei precedenti penali sulla pericolosità sociale dell’imputato. Le censure che involgono la sola valutazione degli elementi di prova e la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione fattuale sono estranee al perimetro del giudizio di legittimità.
Il Fatto
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, confermando la pronuncia di primo grado del Tribunale di Foggia, lo aveva ritenuto responsabile del delitto tentato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 5, cod. pen., commesso in concorso, con l’aggravante della recidiva specifica reiterata infraquinquennale. Il giudice di appello aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti all’aggravante e alla recidiva, e aveva confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia. Con il ricorso, la difesa ha articolato tre motivi, contestando l’applicazione della recidiva, la valutazione di inattendibilità di un teste e la motivazione sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen., ha rilevato che il primo motivo di ricorso era volto a censurare la sussistenza della recidiva, deducendo una presunta assenza di valutazione degli elementi che ne giustificassero l’applicazione e richiedendo, in via gradata, la sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. Tale doglianza è stata ritenuta inammissibile, in quanto fondata sulla pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva ampiamente motivato sull’incidenza dei precedenti penali, dimostrando la maggiore pericolosità sociale del soggetto, con una valutazione non sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, incentrato sull’inattendibilità della versione di un teste, la Corte ha osservato che esso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi in mere doglianze in punto di fatto. La censura, infatti, riproponeva le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza indicare una specifica correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, così difettando del requisito di specificità richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il terzo motivo, concernente la motivazione sulla meritevolezza delle attenuanti generiche e la mancata considerazione del comportamento processuale, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che la stessa sentenza impugnata dava conto della concessione delle attenuanti generiche già in primo grado, sicché la doglianza appariva priva di pregio. La valutazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento con la recidiva, in assenza di vizi logici evidenti, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, ritenuta equa dalla Corte.
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Nota della Redazione
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