Invasione di terreni: reiterazione dei motivi e inammissibilità delle censure in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 18739 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza un effettivo confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento. È altresì preclusa al giudice di legittimità una nuova valutazione delle risultanze processuali da contrapporre a quella dei giudici di merito.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania che ne aveva confermato la condanna per il reato di invasione di terreni ex art. 633 cod. pen. Con il ricorso venivano dedotti tre motivi: con il primo e il terzo si contestava la sussistenza del reato e il difetto di dolo specifico; con il secondo si lamentava l’omessa e travisata valutazione di prove decisive, con specifico riferimento alle dichiarazioni di un teste.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato i motivi di ricorso, rilevando la reiteratività delle prime due censure rispetto a quanto già prospettato in sede di appello. Tali motivi sono stati ritenuti privi di specificità e meramente apparenti, in quanto non sorretti da un confronto effettivo con la complessità delle argomentazioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione impugnata. I giudici di appello avevano, infatti, congruamente illustrato le ragioni per cui doveva ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art. 633 cod. pen., sia sotto il profilo materiale sia sotto quello soggettivo, evidenziando l’assenza di documentazione attestante l’acquisto del terreno e l’arbitraria introduzione nel fondo mediante l’apposizione di lucchetti, in difetto di un titolo legittimante.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sul discorso giustificativo ha un orizzonte circoscritto, dovendosi limitare a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 2003). La motivazione impugnata è stata ritenuta immune da vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza argomentativa.
Infine, la Corte ha ribadito che è preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite (Sez. 5, n. 26455 del 2022; Sez. 2, n. 9106 del 2021; Sez. 3, n. 18521 del 2017), da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato l’inutilizzabilità e la non decisività delle dichiarazioni del teste, le cui versioni contrastanti non consentivano di ritenere provata la titolarità del fondo in capo al ricorrente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.