Sequestro impeditivo non impugnato: il riesame non può annullarlo (Cass. pen. Sez. III n. 6770 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale del riesame non può pronunciarsi su un capo del decreto di sequestro preventivo che non sia stato oggetto di specifica impugnazione. Ne consegue che, ove l’indagato abbia proposto riesame limitatamente ai beni personali a lui riferibili, l’eventuale annullamento pronunciato dal Tribunale non incide sul sequestro preventivo impeditivo disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. nei confronti della società. Il ricorso per cassazione del pubblico ministero che lamenti il difetto di motivazione su tale capo è pertanto inammissibile, perché manifestamente infondato.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto, nei confronti dell’indagato, il sequestro preventivo a fini di confisca, anche per equivalente, fino alla concorrenza di una somma corrispondente al profitto del reato, e, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro impeditivo del deposito di stoccaggio di prodotto energetico riconducibile alla società di cui l’indagato era legale rappresentante.

Il Tribunale del riesame, accogliendo parzialmente il ricorso dell’indagato, aveva ridotto il quantum sequestrabile, applicando il principio delle Sezioni Unite sulla confisca del profitto nei reati concorsuali, e aveva annullato nel resto il decreto. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l’ordinanza per mancanza di motivazione sul sequestro impeditivo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’esame del contenuto dell’atto di riesame. Il ricorrente, in data 27 settembre 2024, per il tramite del proprio legale, aveva proposto riesame avverso il decreto di sequestro preventivo limitatamente ai beni personali dell’indagato, chiedendone l’annullamento in relazione a tali soli beni.

Da qui la conseguenza decisiva: il riesame non ha investito il sequestro impeditivo del deposito di stoccaggio riconducibile alla società, poiché tale capo non era oggetto di impugnazione. Il Tribunale, quindi, non ha annullato quel sequestro, né avrebbe potuto pronunciarsi su di esso.

Ne deriva che la doglianza del pubblico ministero, incentrata sul difetto di motivazione in ordine al sequestro impeditivo, non coglie nel segno. Il vizio dedotto presuppone un annullamento che, in realtà, non è stato disposto sul capo in questione, con la precisazione che su di esso è caduta la preclusione cautelare.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. La motivazione è redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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