Misure di prevenzione personali legittime in caso di reiterata partecipazione a rissa (TAR Calabria n. 806 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le misure di prevenzione personali previste dal d.lgs. n. 159/2011 richiedono, sul piano soggettivo, la dedizione del destinatario alla commissione di reati e, sul piano oggettivo, l’attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni tutelati dalla norma. La partecipazione reiterata a episodi di rissa integra entrambi gli elementi, anche quando il relativo reato sia stato dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova, poiché tale pronuncia non esclude la materialità del fatto storico. L’avviso orale e il divieto di ritorno nel Comune, espressione del potere discrezionale del Questore, sfuggono al sindacato di merito e sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o difetto di motivazione e istruttoria. Il Daspo può fondarsi anche su una denuncia per fatti non commessi in occasione di manifestazioni sportive.

Il Fatto

Il ricorrente è stato destinatario di un avviso orale ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011, di un divieto di far ritorno nel Comune di residenza per tre anni e di un Daspo di un anno, adottati dal Questore della Provincia di Vibo Valentia. A fondamento dei provvedimenti l’amministrazione ha posto un giudizio di pericolosità sociale, desunto dal ruolo di promotore assunto in una rissa avvenuta nell’agosto 2025, da una precedente rissa risalente al 2023 — definita con non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova — e dalle frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia.

Il ricorrente ha impugnato cumulativamente i tre provvedimenti, deducendo l’unico motivo della non sussumibilità nella categoria soggettiva dell’art. 1, lett. c), cod. antimafia, la carenza motivazionale e la sproporzione, assumendo di essere stato vittima e non promotore della rissa più recente. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni morali e da perdita di opportunità lavorative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fattispecie normativa muovendo dall’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, che richiede, sul versante soggettivo, la dedizione abituale alla commissione di reati e, su quello oggettivo, l’attitudine offensiva di tali reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore. Richiama quindi i principi consolidati per cui i due profili devono essere ricostruiti attingendo al vissuto criminale del soggetto e al potenziale offensivo delle condotte.

Il Consiglio di Stato n. 3782 del 2018 e il Consiglio di Stato n. 3407 del 2023 fondano la regola secondo cui la pericolosità oggetto della misura va desunta da elementi di fatto specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di reati lesivi della sicurezza e tranquillità pubblica.

Applicando tali coordinate al caso, il TAR rileva che l’elemento soggettivo risulta integrato dalla reiterazione: il ricorrente è stato partecipe di due distinti scontri nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2025 e di una ulteriore rissa in ambito sportivo nel 2023. Quanto al primo episodio, le videosorveglianza lo hanno individuato come promotore, avendo colpito un soggetto dalla cui reazione è scaturita la mass confrontation.

Il Collegio reputa irrilevante la denuncia sporta dal ricorrente, trattandosi di atto proveniente dalla stessa parte e successivo alla notifica dell’avviso; anche ipotizzandone la veste di vittima, il fatto integrerebbe comunque una forma di autotutela privata non ammessa dall’ordinamento, non avendo egli allegato di aver invocato l’intervento della forza pubblica. L’esito del procedimento minorile non esclude la materialità del reato e, dunque, del fatto storico.

Sussiste anche l’elemento oggettivo, avendo la Questura espresso un ragionevole giudizio di pericolosità e di concreta probabilità di reiterazione. La sussistenza di tali elementi sostiene pure l’avviso orale, espressione tipica del carattere preventivo del codice antimafia, rispetto al quale la discrezionalità amministrativa è ampia e il sindacato del giudice limitato alla manifesta irragionevolezza, all’arbitrarietà e al difetto di motivazione. Anche il Daspo ex art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989 è legittimo, avendo il Questore valorizzato la denuncia per fatti del 2025 e il precedente specifico del 2023, in conformità alla disposizione. Il ricorso è respinto, con rigetto dell’istanza risarcitoria e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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