Porto d’armi, valutazione complessiva e sintetica sull’inaffidabilità del richiedente (TAR Calabria n. 811 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della licenza di porto d’armi per uso caccia può essere fondato su una valutazione complessiva e non atomistica dei fatti, da cui l’Amministrazione desume un giudizio predittivo di inaffidabilità e di pericolo di abuso. Tale giudizio prescinde dalla rilevanza penale dei fatti e dall’esito dei procedimenti penali, potendo valorizzare anche fatti isolati ma significativi, segnalazioni di polizia e situazioni personali e familiari. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di errori di fatto, travisamento e manifesta irrazionalità, senza sostituirsi alla discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Questore il rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia. L’istanza è stata respinta, tra l’altro, per il coinvolgimento in procedimenti penali, per numerosi precedenti e segnalazioni di polizia, per una segnalazione ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990 e per i legami di parentela con soggetti controindicati. Avverso il diniego il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, che lo ha rigettato con provvedimento del 2 febbraio 2021, rilevando l’assenza di elementi nuovi rispetto a un analogo diniego già confermato nel 2017.
Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento prefettizio davanti al TAR, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione, carenza di istruttoria ed eccesso di potere. Ha contestato le segnalazioni per stupefacenti, sostenendo l’omonimia e l’estraneità ai fatti, ha evidenziato l’esito favorevole dei procedimenti penali e ha rappresentato di non convivere più con i parenti controindicati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 11, comma 3, TULPS consente la revoca delle autorizzazioni di polizia quando vengono a mancare le condizioni cui sono subordinate. L’art. 39 r.d. n. 773 del 1931 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. L’art. 43, comma 2, TULPS prevede che la licenza possa essere ricusata a chi non dia affidamento di non abusare delle armi.
Su questa base, il Tribunale richiama il principio, granitico, secondo cui i provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere adottati a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti e dall’esito dei procedimenti penali (Cons. Stato, Sez. III, n. 3795 del 2022). Il provvedimento impugnato si fonda su una valutazione complessiva dei fatti e su un giudizio di pericolosità che risultano ragionevoli e logici.
Anche a prescindere dal contestato uso occasionale di stupefacenti, l’Autorità ha tratto il giudizio di inaffidabilità da una pluralità di elementi ulteriori: le numerose segnalazioni per condotte anche violente, non negate e, seppur risalenti, molteplici e non ignorabili in ragione degli interessi di sicurezza e ordine pubblico tutelati. Analogo rilievo assumono le frequentazioni con soggetti controindicati, anch’esse non contestate.
Quanto ai legami familiari, non è irragionevole la valutazione che ha escluso la rilevanza del mutamento di residenza, attesa la natura dei legami, che per il padre e il fratello comprende i familiari stretti e rende non improbabile il rischio di accesso alle armi. Il diniego esprime dunque un giudizio sintetico e predittivo sul pericolo di abuso, ragionevole e proporzionato.
Il Collegio ribadisce che l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e che le esigenze di incolumità prevalgono, potendo essere autorizzata solo se non sussista alcun pericolo di abuso (Cons. Stato, Sez. III, n. 2404 del 2017; Cons. Stato, Sez. III, n. 6812 del 2018; TAR Calabria, Sez. I, n. 1813 del 2025). Il sindacato giurisdizionale non è sostitutivo ma limitato alla verifica di errori o travisamento dei fatti e di manifesta irrazionalità (Cons. Stato, Sez. III, n. 5678 del 2012; TAR Campania, Sez. V, n. 1181 del 2020), nella specie non ricorrenti. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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