Il D.A.SPO richiede indizi gravi sulla partecipazione attiva alla rissa (TAR Piemonte n. 1188 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La misura di prevenzione del D.A.SPO appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e non richiede la certezza della lesione del bene giuridico della sicurezza e dell’ordine pubblico oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente la logica del più probabile che non. La sua applicazione, tuttavia, incide sulla libertà di circolazione garantita dall’art. 16 Cost. e deve perciò fondarsi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico di elevata attendibilità. La sola presenza del destinatario in un luogo vicino ma diverso da quello degli scontri, in un contesto non violento, non integra indizio decisivo della partecipazione alla rissa. Ove si addebiti l’agevolazione psichica dell’azione del gruppo, occorre compiuta e specifica motivazione sulla condotta e sulla sua efficienza causale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Piemonte il provvedimento con cui la Questura di Torino gli ha applicato il D.A.SPO per cinque anni. Il divieto riguardava l’accesso a tutti gli impianti sportivi in occasione di incontri di calcio nazionali e internazionali, con decorrenza dalla notifica.

Il provvedimento si fondava sui violenti scontri tra tifosi avvenuti a Torino alla vigilia di una partita, durante i quali il ricorrente sarebbe stato riconosciuto tra i supporter che si erano scontrati con la tifoseria avversaria. Il ricorrente ha chiesto la sospensione e l’annullamento. L’Amministrazione si è costituita resistendo. Con ordinanza cautelare non appellata la Sezione ha sospeso l’efficacia del provvedimento. Dopo memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza di elementi probatori, anche solo indiziari, della partecipazione del ricorrente agli scontri. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la misura del D.A.SPO ammette un accertamento probabilistico, ma esige elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e un ragionamento causale di elevata attendibilità.

Dalle immagini prodotte in giudizio emerge un solo indizio: la presenza del ricorrente, la sera dei fatti, davanti a un locale di piazza Vittorio, in un luogo vicino ma diverso da quello degli scontri e in un contesto non violento. Non trova riscontro negli atti di indagine e nei filmati la circostanza, dedotta dalla Questura, che il ricorrente si sia spostato verso i luoghi degli scontri. Tali elementi, da soli, non bastano a dimostrare la presenza al momento della rissa né l’attribuibilità di una delle condotte previste dall’art. 6 l. n. 401/1989.

Nemmeno i messaggi rinvenuti su un dispositivo sequestrato, prodotti dopo l’ordinanza cautelare, superano le lacune indiziarie. Il ricorrente vi scrive solo due messaggi: “Controllate tutto” e “Io sto andando a lavoro”. Il loro tenore letterale non fornisce decisivi indizi sulla presenza nei luoghi e al momento degli scontri né sulla partecipazione attiva alla rissa.

Il Tribunale esamina poi l’ipotesi, affiorata dalle difese della Questura, di una condotta di mero contributo indiretto al rafforzamento dell’intento violento del gruppo. Tale impostazione comporterebbe una modificazione sostanziale dell’addebito originario, fondato sul diverso presupposto che il ricorrente fosse stato riconosciuto tra i supporter scontratisi con i rivali. In ogni caso, se la condotta rilevante può consistere anche nell’agevolazione psichica dell’azione del gruppo, di questo addebito e della sua efficienza causale deve essere data compiuta e specifica motivazione, con indicazione degli elementi indiziari a supporto. Il Collegio esclude che la sola presenza davanti al locale e l’interesse manifestato il giorno dopo, in una chat di ultras, per gli articoli di stampa dimostrino, neanche a livello indiziario, un’effettiva condotta di agevolazione del proposito criminoso.

La fondatezza del secondo motivo assorbe gli altri. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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