Mobilità sanitaria interregionale, tetti di sistema e carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2328 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sulla remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate a pazienti residenti fuori regione, il ricorso avverso le regole regionali di negoziazione che introducono un tetto di sistema in aggiunta al tetto di struttura è inammissibile per carenza d’interesse ove la struttura non alleghi né provi le ripercussioni concrete e attuali che tali previsioni hanno prodotto nella sua sfera giuridica. La fissazione del tetto di sistema, volta a distribuire su tutti gli operatori accreditati le decurtazioni necessarie a finanziare le prestazioni extra budget, non è in astratto irragionevole e risponde al preminente interesse al contenimento della spesa sanitaria pubblica. Il rischio di regressione tariffaria indipendente dal contributo individuale allo sforamento è ragionevole e proporzionato, anche in ragione della discrezionalità tecnica spettante all’amministrazione in materia sanitaria.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata impugna la delibera di Giunta regionale della Lombardia n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 e i successivi atti applicativi, tra cui lo schema di contratto per il 2023 trasmesso dall’ATS competente per la sottoscrizione. Le censure riguardano, tra l’altro, il sistema di remunerazione delle prestazioni destinate ai pazienti non lombardi e la previsione di un tetto di sistema, combinato con il tetto di struttura, che comporta possibili abbattimenti sulle produzioni.
Con una prima pronuncia non definitiva la Sezione dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse di alcuni motivi e respinge nel merito la doglianza sulla remunerazione delle quote di budget legate ai volumi di attività. Residua il motivo sulle regole di negoziazione della mobilità interregionale, per il quale il giudice dispone incombenti istruttori e, all’esito, rinvia la trattazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la struttura ricorrente non ha allegato le ripercussioni che, in concreto e nell’attualità, le contestate previsioni sulla negoziazione delle prestazioni da erogare in favore dei residenti in altre regioni avrebbero prodotto nella sua sfera giuridica. La stessa società ha riconosciuto che, allo stato, non risulta concretizzato alcun pregiudizio alle proprie rivendicazioni economiche riconducibile alle previsioni impugnate.
Su questa premessa il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm., non essendo configurabile una lesione concreta e attuale. Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce sulla medesima questione, rese in pari data, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.
Per completezza, il Tribunale osserva che le censure di eccesso di potere avverso il tetto di sistema, conseguente alla sottoscrizione degli accordi bilaterali tra regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale ai sensi dell’art. 1, comma 492, legge n. 178 del 2020, sono generiche e, in linea di principio, infondate in assenza di una loro applicazione concreta. Il meccanismo serve a ripartire su tutti gli operatori accreditati le decurtazioni necessarie a finanziare le prestazioni extra budget, assicurando il rispetto del tetto regionale di spesa.
Il rischio di una decurtazione tariffaria indipendente dal contributo individuale allo sforamento è ritenuto ragionevole e proporzionato al preminente interesse al contenimento della spesa pubblica, cui non è estraneo lo stesso operatore privato. Il Tribunale richiama in proposito l’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 9455 del 2022, secondo cui chi opera nella sanità pubblica deve accettare i limiti della stessa.
Il Collegio ribadisce infine l’ampia discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione in materia sanitaria, sindacabile solo per manifesta illogicità o incoerenza, con onere della parte di fornire adeguati elementi di prova. Nel caso di specie le valutazioni della ricorrente si risolvono nella mera non condivisione dei criteri adottati. Le spese di giudizio sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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