Esclusione dal concorso docenti: motivazione lacunosa sul titolo di accesso (TAR Lombardia n. 1515 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per difetto di motivazione e di istruttoria, l’esclusione dalla procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente disposta con il solo richiamo a un allegato al DM n. 259/2017 che non contempla la classe di concorso per cui si concorre. L’Amministrazione deve esternare le ragioni per cui il diploma di nuovo ordinamento, in cui è confluito, ai sensi dell’allegato D del DPR n. 87/2010, il titolo del previgente ordinamento contemplato dalla Tabella B del DPR n. 19/2016 tra i titoli di accesso alla classe, non costituisca requisito di ammissione. La motivazione del provvedimento costituisce il baricentro del legittimo esercizio del potere amministrativo e non può essere integrata postuma in giudizio.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso bandito con DD n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso B022, dichiarando il possesso di un diploma di istituto superiore a indirizzo servizi commerciali, opzione promozione commerciale e pubblicitaria. Superate le prove selettive con il punteggio complessivo di 170,00 punti, è stata esclusa con provvedimento dell’USR Lombardia del 26 luglio 2024, per asserita mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art. 4 del bando.

La ricorrente ha impugnato l’esclusione e la successiva approvazione della graduatoria di merito, deducendo l’errore nella valutazione del titolo e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ha rappresentato che il diploma posseduto corrisponde, per effetto del riordino degli istituti professionali, al titolo del previgente ordinamento di tecnico della grafica pubblicitaria, e che lo stesso titolo le ha consentito l’inserimento nelle GPS per la medesima classe.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, muovendo dal difetto di motivazione. Il provvedimento di esclusione si fonda sulla sola indicazione “titolo non valido ai sensi del DM 259/2017“. Il TAR rileva che l'”allegato B” a tale decreto non è idoneo a dare conto delle ragioni giuridiche dell’esclusione, poiché reca contenuto estraneo all’oggetto del contendere, riguardando il piano degli studi della scuola secondaria di primo grado.

Anche volendo intendere il riferimento alla Tabella B dell’allegato A, dalla stessa non si evince la ragione dell’esclusione, poiché essa non contempla affatto la classe di concorso B022. Il riferimento al DM n. 259/2017, osserva il Collegio, non è dunque idoneo a dare conto delle ragioni del provvedimento “in relazione alle risultanze dell’istruttoria”, come richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990.

Dalla inadeguatezza della motivazione discende il difetto di istruttoria. L’Amministrazione ha omesso di considerare il DPR n. 19/2016, la cui Tabella B, alla voce B-22, indica fra i titoli di accesso, secondo le precedenti classi di concorso, il Diploma di Tecnico della grafica pubblicitaria di cui al DPR n. 87/2010, e, fra gli indirizzi di studio cui può accedere la classe, l’istituto professionale settore servizi, indirizzo servizi commerciali, opzione promozione commerciale e pubblicitaria. L’allegato D del DPR n. 87/2010, recante la tabella di confluenza dei percorsi del previgente ordinamento, conferma che il diploma di tecnico della grafica pubblicitaria è confluito nel diploma di istituto professionale servizi commerciali, quello posseduto dalla ricorrente.

Il TAR richiama precedenti sul tema, tra cui TAR Lombardia n. 1739 del 2023, confermata da Cons. Stato n. 1915 del 2024, e TAR Piemonte n. 267 del 2023, ove si afferma che la motivazione è insufficiente quando non spiega la ragione di non equiparabilità del nuovo titolo al diploma del previgente contemplato dal DPR n. 19/2016.

Rileva infine il Collegio che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 61/2017, il DPR n. 87/2010 è stato abrogato a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, sicché al diploma conseguito nel 2022 continua ad applicarsi la relativa disciplina. Le censure di difetto di motivazione e di istruttoria sono pertanto fondate, assorbenti rispetto alle restanti. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati annullati nei limiti dell’interesse azionato, salvo il riesame della questione relativa al possesso del titolo. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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