Modifica in udienza della data del reato e non punibilità per pagamento (Cass. pen. Sez. III n. 24157 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non integra una modifica dell’imputazione rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa alterazione della contestazione, che resta immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. L’art. 499, comma 5, cod. proc. pen. consente al testimone di consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti, senza richiedere che tali atti siano inseriti nel fascicolo del dibattimento o previamente resi noti alle parti, purché siano potenzialmente esaminabili su richiesta di parte. Il termine di prescrizione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, con riconoscimento della recidiva specifica, è determinato ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., con esclusione degli elementi non dedotti in modo specifico.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento a carico dell’imputato, quale legale rappresentante di una società, per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, con ritenuta recidiva specifica. La contestazione riguardava le omissioni relative all’annualità indicata, per un importo di poco superiore a ventunomila euro.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla modifica dell’imputazione intervenuta in udienza quanto al periodo in contestazione, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della testimone per asserito uso di atti di provenienza non verificata, il difetto di prova della responsabilità, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonché la prescrizione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché basato in larga parte sulla riproposizione di rilievi già esaminati e correttamente disattesi dal giudice di appello e, comunque, non ricondotti alle categorie dell’art. 606 cod. proc. pen.

Sul primo motivo, la difesa non chiarisce in cosa sia consistita la modifica rispetto alla contestazione precedente, né come questa abbia pregiudicato i suoi diritti. Si trattava di una variazione riferita al tempo del commesso reato, regolarmente notificata all’imputato assente, in ordine alla quale nessuna eccezione fu sollevata e nessuna volontà di saldare il debito previdenziale fu manifestata. La Corte richiama il principio secondo cui la diversa indicazione della data del reato non costituisce modifica dell’imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., quando la contestazione resta immutata nei tratti essenziali (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018; Sez. 5, n. 10196 del 31/01/2013).

Quanto alle dichiarazioni della testimone, nessuna eccezione era stata proposta nel corso dell’esame. L’art. 499, comma 5, cod. proc. pen. non impone che i documenti consultati a sostegno della memoria siano inclusi nel fascicolo dibattimentale o resi noti alle parti in quanto tali, essendo sufficiente che siano potenzialmente esaminabili su richiesta di parte; la prova si forma in contraddittorio e risiede nella deposizione, di cui il teste risponde (Sez. 2, n. 46078 del 03/10/2023; Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017).

Anche il terzo motivo è ripetitivo: la tesi di una crisi imprenditoriale che avrebbe impedito la corresponsione delle retribuzioni è meramente ipotetica, a fronte delle dichiarazioni della funzionaria escussa e dei modelli in atti, dai quali emerge che i dipendenti erano stati pagati e che i contributi erano dovuti. La censura sulla particolare tenuità del fatto nega l’evidenza, essendo l’omissione pari al doppio della soglia di punibilità e sussistendo la recidiva specifica. Il motivo sulle circostanze attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale è formulato in modo perplesso e incompleto, senza contrastare la ritenuta negatività della personalità dell’imputato.

La censura sulla prescrizione è manifestamente infondata. Il reato è stato commesso il 16 gennaio 2017, con riconoscimento della recidiva specifica; il termine è quindi di complessivi nove anni, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., cui si aggiungono ulteriori giorni di sospensione per rinvio dovuto a richiesta difensiva, con data finale ampiamente successiva alla pronuncia della sentenza impugnata e a quella della presente decisione. All’inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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