Il riconoscimento fotografico non richiede le formalità dell’art. 213 c.p.p. (Cass. pen. Sez. 4 n. 49 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una species del più generale concetto di dichiarazione: la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali di assunzione, bensì dal valore della dichiarazione confermativa resa in dibattimento, alla stregua della deposizione testimoniale. Ne consegue che l’individuazione non richiede le formalità previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, essendo tali formalità utili solo ai fini dell’efficacia dimostrativa, secondo il libero apprezzamento del giudice. In materia di travisamento della prova dichiarativa, il vizio deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello che il giudice ne abbia tratto, restando esclusa una diversa interpretazione del significato probatorio. La concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, infine, presuppone un pregiudizio di valore economico pressoché irrilevante, valutato oggettivamente e non in rapporto alle condizioni economiche del soggetto passivo, che costituiscono criterio meramente sussidiario.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva dichiarato cinque imputati responsabili di una serie di furti aggravati ai danni di un supermercato, commessi tra giugno e settembre 2023 in quattro distinti episodi. La condanna si fondava sulle dichiarazioni dei responsabili del punto vendita e sulla attività di identificazione compiuta dalla polizia giudiziaria attraverso l’analisi dei fotogrammi degli impianti di videosorveglianza, confrontati con le foto segnaletiche del database.
Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità del riconoscimento fotografico per violazione delle formalità di cui all’art. 213 cod. proc. pen., il condizionamento dei testi a causa della circolazione di un album fotografico su WhatsApp, il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la questione dell’identificazione degli autori non poteva essere rimessa in discussione: la decisione impugnata non si fondava esclusivamente sul riconoscimento del personale del supermercato, ma su una articolata analisi del maresciallo di polizia giudiziaria, il quale aveva esaminato singolarmente i fotogrammi, indicando gli orari e ricostruendo la dinamica di ogni episodio attraverso un raffronto minuzioso con le fotografie segnaletiche. I motivi di ricorso, non confrontandosi con tale nucleo essenziale, sono stati dichiarati inammissibili per aspecificità, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Quanto alla posizione dell’imputato che contestava le modalità del riconoscimento fotografico, la Corte ha richiamato il principio per cui l’individuazione compiuta in sede di indagini costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva, la cui efficacia probatoria non dipende dalle formalità previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, ma dal valore della dichiarazione confermativa resa in dibattimento. Il riconoscimento stesso è risultato ulteriormente corroborato dalla mendacità dell’alibi offerto dall’imputato, che aveva negato di essersi mai recato nella località del furto, nonostante avesse ivi commesso in precedenza una rapina: l’alibi falso, diversamente da quello semplicemente non provato, integra un indizio a carico, sintomatico del tentativo di sottrarsi all’accertamento della verità. Infondata è stata ritenuta anche la dedotta censura di travisamento della prova, avendo la difesa prospettato una mera diversa interpretazione della dichiarazione, non idonea a evidenziare una palese difformità tra il senso della prova e la sua valutazione.
In relazione all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte ha escluso la speciale tenuità del danno: il valore della merce sottratta, stimato in circa 500 euro per ciascun episodio, pur non essendo ingente, non integra il requisito del pregiudizio lievissimo e di valore economico pressoché irrilevante. La tenuità va valutata oggettivamente, in relazione al livello economico medio della comunità, mentre le condizioni del soggetto passivo costituiscono criterio sussidiario, che può influire solo negativamente. Le difese, inoltre, non avevano offerto elementi probatori per contestare la stima.
Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha ricordato che non occorre una motivazione analitica quando la pena base sia inferiore alla media edittale, calcolata dividendo per due la forbice tra minimo e massimo e sommando il risultato al minimo: nel caso di specie, la pena era stata determinata sotto tale soglia per tutti gli imputati, con motivazione integrata tra le due sentenze conformi. Gli aumenti per la continuazione sono risultati contenuti e frazionati per ciascun reato satellite, conformi ai principi espressi dalle Sezioni Unite Pizzone.
Le doglianze residue sono state infine dichiarate inammissibili o manifestamente infondate: la censura sulla recidiva non si confrontava con la compiuta motivazione del primo giudice; il diniego di conversione della pena detentiva in pena sostitutiva è risultato giustificato dalla spiccata capacità a delinquere dell’imputato, emergente dal suo percorso criminale. I ricorsi sono stati pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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