Conto giudiziale del consegnatario di beni: irregolare se privo dei modelli prescritti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 188 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il referente è esclusivamente l’agente contabile, non l’amministrazione che provvede alla trasmissione del conto alla Sezione giurisdizionale, costituendo tale trasmissione un mero adempimento amministrativo. Il consegnatario di beni mobili assume per legge un pregnante obbligo di custodia e deve rendere il conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, esibendo nella sostanza i dati richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924: carico, scarico, esito e rimanenza. Non è sufficiente il solo modello riepilogativo 16/M, né può supplirsi alla verifica del conto con controlli interni all’amministrazione, essendo la giurisdizione contabile ineludibile ex art. 103, comma 2, Cost. La documentazione integrativa prescritta va trasmessa alla Corte, non trattenuta presso l’amministrazione e resa disponibile a richiesta.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente contabile consegnatario di beni mobili di un centro di rifornimento e mantenimento dell’Amministrazione della Difesa, per il periodo 01.01.2018 – 31.03.2018. Il conto, depositato nel novembre 2020, era stato compilato mediante il solo modello 16/M, riepilogativo delle variazioni di valore dei materiali assegnati al magazzino.
Il magistrato istruttore, con relazione del luglio 2024, ravvisava irregolarità formali e sostanziali: mancato uso della modulistica prevista, conto non idoneo a rappresentare i risultati della gestione ai sensi dell’art. 140, comma 2, C.G.C., e mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C. Chiedeva quindi la fissazione dell’udienza. L’Amministrazione depositava memoria difensiva; l’agente contabile non depositava difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 137 C.G.C. e dalla giurisprudenza costituzionale: il giudizio di conto verifica la sola regolarità della gestione degli agenti contabili. Richiamando la Corte costituzionale n. 59/2024, la Corte ribadisce che si tratta di procedura giudiziale necessaria, volta ad accertare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha impiegato. Destinatari ne sono gli agenti contabili, non gli ordinatori di spesa (Corte costituzionale n. 292 del 2001), con funzione di garanzia della corretta gestione del pubblico denaro (Corte costituzionale n. 1007 del 1998 e n. 114 del 1975).
Da qui la conclusione centrale: il referente del conto giudiziale è esclusivamente l’agente contabile, e non l’amministrazione o chi ne assume la trasmissione. Quest’ultima è mero adempimento amministrativo, ontologicamente diverso dalla resa del conto. L’agente è automaticamente costituito in giudizio per il fatto stesso del deposito del conto (art. 140, comma 3, C.G.C.).
La Corte esclude poi che alla verifica del conto si possa supplire con verifiche interne all’amministrazione, pur se regolate da disciplina rigorosa: l’ordinamento attribuisce in via esclusiva al magistrato contabile, in posizione di terzietà, l’esame dei conti e la verifica della regolarità delle gestioni (art. 103, comma 2, Cost.).
Nel merito, il consegnatario non ha un mero obbligo di vigilanza, ma un pregnante obbligo di custodia, implicante la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, per dimostrare il debito iniziale, il materiale ricevuto, quello distribuito e la rimanenza finale. Tali risultanze non si rinvengono nel solo modello 16/M. La mancata adozione di un determinato modello non incide di per sé sulla validità del conto, ma è necessario che questo esibisca sostanzialmente i dati richiesti dalla legge.
Le stesse Istruzioni tecnico-applicative richiamate dall’Amministrazione chiariscono che il modello 16/M è solo uno dei documenti che compongono il conto. Oltre ad esso vanno depositati il registro dei conti analitici (modello CM/4), i registri valutativi dei movimenti e delle consistenze iniziali e finali. Solo nel suo complesso la documentazione è rappresentativa della gestione e va trasmessa alla Corte, non trattenuta presso l’amministrazione. Costituisce ulteriore irregolarità la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno. Il conto è pertanto dichiarato irregolare, con esclusione dell’approvazione e del discarico.
Nota della Redazione
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