Divieto di monetizzazione delle ferie non godute e onere probatorio del datore (TAR Sicilia n. 792 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi, alla cessazione del rapporto di lavoro, quando il lavoratore non sia stato posto in condizione di fruirne. Grava sul datore di lavoro l’onere della prova di aver assicurato, concretamente e in piena trasparenza, la possibilità di godimento, invitando il dipendente — se necessario formalmente — a fruire delle ferie e informandolo, in tempo utile, che le stesse andrebbero perse al termine del periodo di riferimento o di riporto. In difetto di tale dimostrazione, l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 e l’art. 31, paragrafo 2, della Carta impongono il pagamento dell’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute. Il giudice nazionale non può modulare nel tempo gli effetti di una pronuncia interpretativa della Corte di giustizia non accompagnata da analoga limitazione.

Il Fatto

Un Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, collocato in quiescenza, ha chiesto la monetizzazione del congedo ordinario non fruito per gli anni 2022 e 2023. La Questura ha dapprima comunicato i motivi ostativi, rilevando l’assenza di un atto formale di rinvio delle ferie all’anno successivo avente data certa, quindi ha escluso la monetizzazione dei 43 giorni relativi al 2022. L’Amministrazione ha osservato che dette ferie non erano state oggetto di richiesta di fruizione né di rinvio e che la sopravvenuta malattia, protrattasi fino alla cessazione del servizio, non ne aveva consentito il godimento proprio a causa della mancata richiesta di riporto.

Il ricorrente ha impugnato il diniego parziale e il presupposto preavviso, deducendo la violazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 395/1995 e dei principi euro-unitari, e chiedendo l’accertamento del diritto alla monetizzazione con condanna dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina di riferimento: l’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 395/1995 qualifica il congedo ordinario come diritto irrinunciabile e non monetizzabile, mentre il comma 14 ammette il pagamento sostitutivo alla cessazione del rapporto, per documentate esigenze di servizio. L’art. 18 del D.P.R. n. 254/1999 estende il pagamento alle ipotesi di decesso, cessazione per infermità o dispensa dopo aspettativa. Il quadro è completato dal divieto generale dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, che non consente trattamenti economici sostitutivi.

Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2016 — che ha escluso l’illegittimità della norma, leggendola in conformità alle fonti europee, e ha ritenuto il divieto operante solo quando la cessazione dipenda da scelta del lavoratore — il Collegio passa alla giurisprudenza amministrativa che, per lungo tempo, ha negato la monetizzazione in assenza di un impedimento oggettivo alla fruizione.

Il Tribunale ritiene di dover rivisitare tale indirizzo alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 gennaio 2024. Da essa discende che il datore di lavoro è tenuto, con la massima diligenza, a sollecitare il dipendente a fruire delle ferie in tempo utile e ad avvertirlo del rischio di perderle e di non poter beneficiare di alcuna indennità sostitutiva; l’onere della prova incombe al datore. Se questi non dimostra la diligenza esercitata, l’estinzione del diritto e il mancato pagamento dell’indennità violano la direttiva e la Carta. Il Collegio richiama anche la giurisprudenza di legittimità e la più recente giurisprudenza amministrativa, secondo cui spetta al datore provare l’offerta di un preciso periodo di godimento e il rifiuto del lavoratore, ai sensi degli artt. 1207 e 1217 cod. civ.

Applicando tali principi, il diniego impugnato si fonda sulla sola assenza di una formale richiesta di rinvio. L’Amministrazione non ha provato alcun contegno positivo né che il ricorrente abbia scientemente accumulato le ferie per monetizzarle. Il diniego è pertanto illegittimo.

Quanto alla richiesta di modulare gli effetti della pronuncia sovranazionale, il Collegio la respinge: la modulazione temporale è prerogativa esclusiva della Corte di giustizia e, ove non operata, il giudice nazionale può solo promuovere un nuovo rinvio pregiudiziale. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti e condanna dell’Amministrazione a riconoscere la monetizzazione dei 43 giorni di congedo non fruito per il 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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