Interdittiva antimafia legittima per condizionamento mafioso stabile e non occasionale (TAR Lombardia n. 2879 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva di cui all’art. 89 bis del d.lgs. n. 159/2011 può fondarsi su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, senza necessità di accertamenti penali sulla contiguità dell’impresa con la criminalità organizzata, poiché la misura ha finalità anticipatoria e preventiva e non sanzionatoria. I vincoli parentali tra i vertici dell’impresa e soggetti appartenenti a consorterie mafiose possono sostenere il giudizio prognostico di infiltrazione, purché lascino ritenere una conduzione collettiva o una regìa clanica, di diritto o di fatto. I fatti risalenti nel tempo non escludono la legittimità dell’interdittiva quando compongono un quadro indiziario da cui emerga un condizionamento attuale. L’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011 presuppone l’occasionalità dell’agevolazione: la sua esclusione esclude il controllo giudiziario, in continuità con la valutazione prefettizia.

Il Fatto

La società ricorrente, con oggetto sociale la gestione di bar e trattorie, costituita nel 2013 e con sede a Milano, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia l’informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Milano il 19 maggio 2023 ai sensi degli artt. 89 bis, 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento prefettizio è fondato sugli esiti degli approfondimenti svolti dal gruppo interforze, da cui sarebbero emersi collegamenti tra la società e un esercizio riconducibile a soggetti appartenenti a una consorteria di ‘ndrangheta.

La ricorrente ha impugnato anche i provvedimenti consequenziali: la decadenza dei titoli abilitativi e la chiusura immediata dell’attività disposta dal Comune di Milano, l’annotazione nel casellario informatico da parte dell’ANAC e l’iscrizione d’ufficio della cessazione dell’attività nel registro delle imprese a opera della Camera di Commercio. Il ricorso è articolato in due motivi: l’insufficienza degli indizi a fondare il rischio infiltrativo e il difetto di motivazione sull’impossibilità di applicare la prevenzione collaborativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, connessi e consequenziali, e ne dichiara l’infondatezza. Il percorso muove dal quadro normativo: l’art. 89 bis del d.lgs. n. 159/2011, introdotto dal d.lgs. n. 153/2014, consente al Prefetto di adottare l’interdittiva anche nelle ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 3088 del 2015. La Corte costituzionale n. 4 del 2018 ha confermato che il tentativo di infiltrazione preclude i contatti con la pubblica amministrazione anche al di fuori dei rapporti contrattuali.

Il Tribunale ribadisce che l’interdittiva non presuppone una certezza probatoria penalistica, ma può sorreggersi su elementi sintomatici e indiziari. Il sindacato del giudice amministrativo investe la logicità, la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale, secondo un criterio probabilistico coerente con la natura preventiva della misura.

Sul primo motivo, i vincoli parentali possono supportare il giudizio prognostico quando lascino ritenere una regìa clanica, di diritto o di fatto, o l’influenza indiretta della mafia attraverso la famiglia, secondo la lettura della Corte costituzionale n. 57 del 2020. Nel caso concreto il socio unico e amministratore è legato da rapporti di parentela a soggetti condannati per associazione mafiosa ed è indicato come soggetto di cui il clan si è avvalso per l’intestazione fittizia della società. La motivazione prefettizia ha inoltre valorizzato la sua presenza continuativa presso l’esercizio commerciale, la conduzione familiare e gli esiti delle sentenze di condanna scaturite da un’operazione investigativa.

Il Collegio ritiene infondata la censura sull’attualità del rischio: i fatti risalenti al 2013 trovano il punto di arrivo nella vicenda societaria e l’istruttoria ha seguito gli sviluppi processuali acquisendo ulteriori elementi. Sui vincoli parentali ribadisce che gli stessi non operano in automatico, ma assumono valenza indiziaria in presenza di elementi concreti che ne attestino la rilevanza gestionale.

Il secondo motivo è respinto: la prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011 presuppone l’occasionalità dell’agevolazione. Le circostanze accertate dimostrano la stabilità e la sistematicità dei rapporti, inconciliabili con l’occasionalità. La conclusione è confermata dal rigetto, da parte del Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, della richiesta di controllo giudiziario. Dall’infondatezza del ricorso avverso il provvedimento presupposto deriva l’infondatezza dell’impugnazione degli atti consequenziali, di natura vincolata. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e compensazione con le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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