Danno da amianto: escluso il cumulo con l’elargizione alle vittime del dovere (TAR Sicilia n. 791 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di vittima del dovere costituisce elemento probatorio forte della sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato e la patologia sofferta dal militare, con inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione. La responsabilità del datore di lavoro pubblico per il danno alla salute si fonda sull’art. 2087 cod. civ. e sull’art. 1218 cod. civ., con la conseguenza che al lavoratore spetta provare il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale, mentre sull’Amministrazione grava la prova delle cautele adottate. Gli eredi del danneggiato non possono ottenere il risarcimento dei pregiudizi patrimoniali mai entrati nel patrimonio del de cuius, né il danno da invalidità permanente quando la patologia abbia condotto al decesso senza soluzione di continuità; spettano il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale. In applicazione della compensatio lucri cum damno, l’indennità già percepita per il medesimo evento va detratta dal risarcimento, con esclusione del cumulo.
Il Fatto
Gli eredi di un militare, deceduto per patologia ricollegata all’esposizione ad amianto durante il servizio in Marina Militare, hanno chiesto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il congiunto era già stato riconosciuto vittima del dovere dall’Amministrazione.
Il ricorso, in riassunzione ai sensi dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm., è stato notificato e depositato il 19.03.2025. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per oscurità della domanda, l’infondatezza e la compensatio lucri cum damno, rilevando che gli eredi avevano già percepito somme a vario titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità, respingendo il ricorso nel merito. Quanto ai danni patrimoniali, la domanda è stata disattesa: le retribuzioni non percepite per collocamento in congedo anticipato e il trattamento pensionistico per un periodo di vita stimato non sono mai entrati nella sfera giuridico-patrimoniale del militare e non sono rivendicabili iure hereditatis. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento amministrativo sul punto.
Sui danni non patrimoniali, il Tribunale ha aderito alla tesi dei ricorrenti: il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere comporta un’inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione. La colpa del datore di lavoro pubblico è stata ravvisata alla luce della funzione di chiusura del sistema di prevenzione assegnata all’art. 2087 cod. civ., che impone misure tecnologicamente aggiornate e non oppone ragioni economiche. Il riparto probatorio segue l’art. 1218 cod. civ., secondo il principio dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 2018.
Quanto al quantum, il Collegio ha escluso il danno da invalidità permanente, non essendosi la patologia stabilizzata. Ha riconosciuto, in astratto, il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale, applicando le Tabelle di Milano 2024 e i criteri di Cass. civ., Sez. lav., n. 36841 del 2022.
Il passaggio decisivo è la compensatio lucri cum damno. Gli eredi avevano già percepito la speciale elargizione per le vittime del dovere, pari a euro 220.000,00. Calcolando il risarcimento massimo possibile sul periodo dalla diagnosi al decesso, il Collegio è pervenuto a euro 127.780,50, importo nettamente inferiore all’elargizione già corrisposta. L’Adunanza Plenaria n. 1 del 2018 impone di detrarre dal risarcimento quanto già percepito in via indennitaria. Il divieto di cumulo esime, per economia dei mezzi processuali, dalla nomina di un CTU. Il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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