Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 2172 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, unitamente all’assenza di pagamenti anche parziali e alla mancata contestazione dell’amministrazione, giustifica l’accertamento dell’inottemperanza e l’assegnazione all’amministrazione di un nuovo termine per l’integrale adempimento. All’inutile decorso di tale termine consegue la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. La domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando la penalità risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto, tra cui l’esiguità del debito e i vincoli normativi e di bilancio gravanti sul debitore pubblico.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2019/20 e, a decorrere dall’anno scolastico 2021/22, fino all’anno 2023/24 nel rispetto dei vincoli di legge.
Espone la ricorrente che la sentenza, ritualmente notificata a mezzo PEC all’8.11.2024, è passata in giudicato senza che l’amministrazione effettuasse alcun adempimento. Decorso invano il termine dilatorio, la parte ricorrente chiede che si ordini all’amministrazione l’erogazione della Carta docente per l’importo di euro 2.000,00, con contestuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, oltre alla condanna alle spese con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dell’inottemperanza. Il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione, che ha ricevuto la notificazione e non ha dato corso ad alcun pagamento. È pertanto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che siano intervenuti adempimenti.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, dunque, non è contestato né nell’an né nel quantum.
Ne deriva che al Ministero resistente va assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e trasmetterà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La disposizione esclude le astreintes quando ricorra un’ipotesi di manifesta iniquità o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso di specie rilevano le specifiche difficoltà nell’adempimento collegate ai vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, oltre all’esiguità del debito, che rende la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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