Monetizzazione parcheggi e frazionamenti: deroga regionale prevale sul regolamento comunale (TAR Sardegna n. 212 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La previsione di cui all’art. 15-quater, comma 7, della l.r. n. 23/1985 — come modificato dall’art. 10, comma 1, della l.r. n. 11/2017 — che esclude la monetizzazione delle aree per parcheggi “per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria purché di volume inferiore a 210 metri cubi”, costituisce norma speciale derogatoria rispetto alla disciplina generale della monetizzazione. In applicazione del principio lex specialis derogat legi generali, tale deroga prevale sulle disposizioni regolamentari comunali di carattere generale che assoggettino al corrispettivo monetario anche le unità immobiliari di volumetria inferiore a 210 mc, ove queste ultime non facciano espresso riferimento al medesimo elemento di specialità (volume dell’unità immobiliare). L’inciso finale del comma 7, che fa salve “disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali”, non può essere interpretato nel senso di consentire a disposizioni generali e precedenti di derogare alla norma speciale successiva.

Il Fatto

Un proprietario presentava una DUA per un intervento di manutenzione straordinaria consistente nel frazionamento di un’unità immobiliare in due appartamenti, entrambi di volumetria inferiore a 210 mc. Il Comune adottava un provvedimento interdittivo, contestando il mancato pagamento del corrispettivo monetario sostitutivo degli spazi da destinare a parcheggio, quantificato in € 341,50. A seguito del ricorso, l’Amministrazione annullava in autotutela il provvedimento, ma dichiarava di non rinunciare alla pretesa creditoria e di avviare il procedimento di recupero delle somme. Il ricorrente impugnava anche tale determinazione, contestando la sussistenza dell’obbligo di monetizzazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento interdittivo, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all’autotutela. Nel merito, la questione riguardava la sussistenza dell’obbligo di versare il corrispettivo per la nuova unità immobiliare derivante dal frazionamento.

La Corte ha rilevato che l’art. 15-quater, comma 7, della l.r. n. 23/1985 stabilisce un’esenzione dalla monetizzazione per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria, purché di volume inferiore a 210 mc, con la sola eccezione di disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali. Il Comune invocava l’art. 64 del Regolamento edilizio quale disposizione più restrittiva, in quanto assoggetterebbe a monetizzazione anche le unità di volumetria inferiore alla soglia indicata.

Il TAR ha respinto la tesi comunale, qualificando la norma regionale come norma speciale derogatoria, il cui elemento di specialità è individuato nella dimensione volumetrica dell’unità immobiliare. La disposizione regolamentare, invece, è stata ritenuta una “norma generale”, priva di un espresso riferimento all’elemento di specialità del volume, e pertanto non qualificabile come disposizione più restrittiva ai sensi dell’inciso finale del comma 7. In applicazione del principio lex specialis derogat legi generali, la deroga regionale prevale sulla disciplina regolamentare precedente.

Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti limitatamente alla pretesa comunale di recupero delle somme, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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