Revoca del finanziamento PNRR per mancata obbligazione giuridicamente vincolante (TAR Lazio n. 9369 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca parziale di un finanziamento PNRR, disposta ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) delle Convenzioni stipulate tra l’amministrazione titolare e l’ente beneficiario, costituisce esercizio di un potere speciale, distinto dall’autotutela generale disciplinata dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, funzionale a garantire il conseguimento di milestone e target del Piano. Il presupposto legittimante è rappresentato dalla mancata assunzione di un’obbligazione giuridicamente vincolante e dai conseguenti disallineamenti rispetto ai cronoprogrammi, che rendano ragionevolmente improbabile l’ultimazione dei lavori entro il termine previsto. La quantificazione prudenziale della quota oggetto di revoca, in attesa del quadro economico di dettaglio, non inficia la legittimità del provvedimento, purché proporzionata e limitata ai soli lotti non realizzabili.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugnava i decreti con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva disposto la revoca parziale di due finanziamenti PNRR, relativi ad altrettanti interventi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro. La revoca riguardava i lotti per i quali, a fronte della scadenza del 31 marzo 2026 per l’ultimazione dei lavori, non risultava assunta alcuna obbligazione giuridicamente vincolante.
Il Comune, costituitosi in giudizio, deduceva la violazione delle regole del giusto procedimento, l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di revoca, la contraddittorietà nella quantificazione della quota revocata e la lesione del principio di affidamento. Il Ministero si costituiva e contestava la fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure proposte dal Comune. Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso ogni violazione del contraddittorio procedimentale, rilevando come l’amministrazione avesse attivato una sequenza istruttoria graduata e partecipata, articolata in monitoraggi sulla piattaforma ReGiS, richieste di evidenze, interlocuzioni, comunicazione prodromica e formale avvio del procedimento. La motivazione dei decreti impugnati è stata giudicata ragionevole e supportata da elementi documentali, in grado di dimostrare lo slittamento delle fasi lavorative rispetto ai cronoprogrammi trasmessi dal Comune.
Sul secondo motivo, la Corte ha affermato la specialità della disciplina PNRR rispetto all’autotutela generale. Il potere di revoca trova fondamento non già nell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma direttamente nell’art. 12, comma 1, lett. b) delle Convenzioni stipulate, che attribuiscono al Ministero la possibilità di revocare il finanziamento in caso di scostamenti e disallineamenti rispetto a quanto programmato, tali da pregiudicare il conseguimento dei target associati alle milestone del Piano. La mancata assunzione di un’obbligazione giuridicamente vincolante è stata correttamente assunta come indicatore oggettivo della ragionevole probabilità di mancato completamento degli interventi.
Il terzo motivo è stato respinto in quanto la revoca è stata disposta in modo mirato e proporzionato, limitatamente ai soli lotti per i quali mancavano evidenze contrattuali idonee. La quantificazione prudenziale è stata ritenuta legittima, trattandosi di una stima provvisoria destinata a essere sostituita dal conguaglio all’esito della trasmissione del quadro economico di dettaglio richiesto al Comune, il quale non aveva ancora fornito riscontro. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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