Comunicazione ministeriale non impugnabile ma riespande l’adeguamento tariffario (TAR Lazio n. 8978 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per l’annullamento di una comunicazione pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione che si limiti a rappresentare, con finalità esplicativa nei confronti del pubblico, il congelamento delle tariffe autostradali: la nota, non indirizzata alla concessionaria e priva di parte dispositiva, non possiede il carattere dell’innovatività e non è sussumibile nel novero del provvedimento amministrativo. La dichiarazione di incostituzionalità della norma che disponeva la sterilizzazione dell’adeguamento tariffario fa riespandere la situazione giuridica soggettiva primaria del concessionario, con conseguente accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., del diritto all’incremento tariffario per l’anno 2022.
Il Fatto
La società concessionaria delle tratte autostradali A4 Brescia-Padova, A31 e dei raccordi annessi, in forza dello schema di convenzione unica sottoscritta nel 2007, aveva previsto per il 2022 un incremento tariffario del 5,46%, calcolato secondo il metodo del price cap disciplinato dall’art. 15 della convenzione. Con una comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture, l’amministrazione rappresentava che per il 2022 venivano confermate le tariffe vigenti, riconoscendo l’adeguamento alla sola concessionaria A21 Piacenza-Brescia nella misura del +5,45%. La società, dopo un’istanza di accesso non esitata, impugnava la comunicazione deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili e chiedendo l’accertamento del diritto all’adeguamento tariffario, con riserva di azione risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente vagliato l’ammissibilità dell’azione di annullamento, pervenendo a conclusioni negative. La nota gravata possiede un fine esplicativo nei confronti del pubblico, come dimostra la collocazione nella sezione “news” del sito istituzionale, e non è stata indirizzata alla società ricorrente nemmeno attraverso i mezzi di conoscenza legale. Difetta, inoltre, la struttura tipica dell’atto di esercizio del potere, mancando la parte dispositiva. La comunicazione non innova il rapporto amministrativo e, pertanto, l’azione di annullamento è stata dichiarata inammissibile.
La domanda di accertamento del diritto all’adeguamento tariffario è stata invece ritenuta fondata. Il giudice ha richiamato gli effetti della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha annullato, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost., l’art. 13, comma 5, del d.l. n. 183/2020 e la precedente disposizione di sterilizzazione dell’adeguamento, ossia l’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162/2019. Il vizio di incostituzionalità della norma che escludeva il diritto all’adeguamento determina la riespansione di tale situazione giuridica soggettiva primaria.
La sospensione degli adeguamenti tariffari, secondo il percorso argomentativo valorizzato dal giudice delle leggi, sbilancia il rapporto concessorio in favore dell’amministrazione concedente, con ricadute negative sugli interessi dei concessionari e dell’utenza: il mancato incremento tariffario impedisce una efficace programmazione degli adeguamenti infrastrutturali, mitigabile solo in sede di regolazione ad opera dell’Autorità indipendente di settore.
Il Collegio ha pertanto accolto la domanda di accertamento, dichiarando la sussistenza del diritto della società concessionaria all’incremento tariffario per l’anno 2022. La soccombenza reciproca ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.