La monetizzazione dei parcheggi non è dovuta per la prima unità sotto i 210 mc (TAR Sardegna n. 211 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola che, nell’ambito di un frazionamento immobiliare, esclude la monetizzazione delle aree per parcheggi per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria, purché di volume inferiore a 210 mc, ha natura di norma speciale derogatoria, prevalente sulla previsione regolamentare comunale che si limita a disciplinare in via generale l’istituto della monetizzazione. Non può qualificarsi come “disposizione più restrittiva” una norma che non faccia espresso riferimento al medesimo elemento di specialità, né una disposizione generale precedente, chiaramente derogata dalla norma speciale successiva. Gli atti di messa in mora che quantificano gli importi presuntivamente dovuti non costituiscono provvedimenti impositivi e non richiedono autonoma impugnazione nel termine decadenziale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato plurime comunicazioni di inizio lavori per interventi di frazionamento edilizio, dichiarando di non dover corrispondere la monetizzazione dei parcheggi ai sensi dell’art. 15-quater, comma 7, della l.r. n. 23/1985, che esclude tale obbligo per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria di volume inferiore a 210 mc, salve le disposizioni più restrittive degli strumenti urbanistici comunali.
Il Comune di Cagliari, ritenendo che l’art. 64 del Regolamento edilizio costituisse una disposizione più restrittiva, aveva quantificato gli importi dovuti tramite cinque atti di messa in mora, seguiti da un’ingiunzione di pagamento notificata dal concessionario della riscossione. La società aveva impugnato l’ingiunzione, gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, l’art. 64 del Regolamento edilizio, le Linee guida e l’art. 10 delle NTA del PUC.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, osservando che gli atti di messa in mora, limitandosi a quantificare gli importi ritenuti dovuti, costituiscono atti presupposti e prodromici rispetto all’ingiunzione e non richiedono autonoma impugnazione.
Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo di ricorso, di carattere dirimente e assorbente. La previsione dell’art. 15-quater, comma 7, l.r. n. 23/1985 è stata qualificata come norma speciale derogatoria, in cui l’elemento di specialità è dato dalla dimensione volumetrica inferiore a 210 mc. Ad essa va applicato il principio lex specialis derogat legi generali.
La norma regolamentare comunale, pur essendo stata invocata come disposizione più restrittiva, si limita a introdurre l’istituto della monetizzazione per i frazionamenti, senza fare alcun riferimento al limite volumetrico. Trattandosi di disposizione generale precedente, non può prevalere sulla norma speciale successiva, né può ritenersi più restrittiva una previsione che non richiami l’elemento di specialità della volumetria.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento per il presupposto fallace su cui era fondata, assorbendo ogni altra censura e disponendo la compensazione delle spese, con rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.