Giudizio di rinvio chiuso e giudicato implicito da sentenza rescindente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23447 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, che costituisce un procedimento chiuso preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum mediante domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. Ne consegue che neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte di cassazione possono essere dedotte o esaminate, giacché diversamente si porrebbe nel nulla o si limiterebbero gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. Il giudice del rinvio è pertanto vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente veterinario di una struttura sanitaria, aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto delle funzioni di direttore di struttura complessa e, in subordine, del compenso aggiuntivo connesso alla qualifica di appartenenza. Il Tribunale di Brindisi aveva respinto le domande. La Corte di appello di Lecce, con una prima pronuncia, aveva accolto il gravame e condannato l’azienda al pagamento delle differenze retributive, qualificando la vicenda come reggenza per vacanza del posto.

La Cassazione, con una successiva sentenza, aveva accolto il ricorso dell’azienda e cassato la decisione di appello, riconducendo la fattispecie all’istituto della sostituzione e non alla reggenza. Riassunto il giudizio, la Corte territoriale ha rigettato il gravame richiamando i principi espressi in sede di legittimità. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, dolendosi della mancata verifica delle proprie domande alla luce della disciplina contrattuale applicabile.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile, non essendo configurabili le violazioni di legge denunciate. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha testualmente riportato la precedente pronuncia di legittimità, che aveva ricondotto la fattispecie all’istituto della sostituzione, disciplinato dalla normativa contrattuale di riferimento, ed aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2103 cod. civ.

Il fulcro del ragionamento è la natura chiusa del giudizio di rinvio. Il giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto, come affermato dalle più recenti pronunce di questa Corte (Cass. n. 26545/2024; Cass. n. 31908/2022).

Secondo la consolidata giurisprudenza, nel giudizio di rinvio è inibito alle parti ampliare il thema decidendum con domande ed eccezioni nuove. Operano inoltre le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, così che neppure le questioni rilevabili d’ufficio non considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o esaminate. Diversamente si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023).

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *