Morte anticipata anche di poco: i familiari hanno diritto al risarcimento (Cass. civ. Sez. III n. 2987 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità sanitaria, la perdita della vita avvenuta anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile integra un danno risarcibile iure proprio in favore dei congiunti della vittima, quale pregiudizio per la perdita parentale, e la brevità del tempo residuo da vivere rileva unicamente quale parametro per la liquidazione equitativa, giacché ogni segmento di vita, anche di brevissima durata, costituisce un’utilità giuridica che, ove lesa per causa di altri, merita ristoro. (Rv. 677708-01)

Il Fatto

I congiunti di un paziente deceduto nel dicembre 2009, due giorni dopo il ricovero in un ospedale pugliese, hanno convenuto in giudizio la ASL, la Regione Puglia e il medico del reparto di medicina interna. Il paziente, affetto da cirrosi epatica, era stato ricoverato per febbre resistente agli antibiotici ed era morto per influenza A/H1N1, diagnosticata con un tampone eseguito poche ore prima del decesso. Secondo gli attori i sanitari avevano sottovalutato il quadro, avevano ritardato la terapia antivirale raccomandata dal Ministero della Salute e avevano collocato il paziente in una stanza con un altro degente affetto dalla stessa influenza.

Il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda sulla base della consulenza tecnica d’ufficio: al momento del ricovero era già in atto un’infezione batterica e, secondo il consulente, la terapia antivirale non avrebbe evitato né posticipato la morte, che «si sarebbe verificata nell’epoca in cui esso, nel concreto, ebbe a verificarsi». La Corte d’appello di Bari ha confermato, giudicando generiche le censure degli appellanti perché fondate sulla consulenza di parte. I congiunti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando anzitutto la motivazione apparente della sentenza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il primo motivo. Il giudice d’appello aveva preteso che il consulente d’ufficio fosse smentito, ma aveva al tempo stesso svuotato di valore la consulenza di parte, unico strumento con cui una parte può sollevare contestazioni tecniche. Questo, osserva la Cassazione, è un «cortocircuito logico»: non si comprende a quale altra fonte i ricorrenti avrebbero dovuto attingere per contestare un sapere specialistico, a meno di attribuire alla consulenza d’ufficio un’efficacia inscalfibile che l’ordinamento non le riconosce.

Il punto decisivo riguarda la perdita di chance di sopravvivenza. La chance è una situazione soggettiva autonoma rispetto al risultato finale e si caratterizza per un’insuperabile incertezza eventistica (Cass. n. 21045/2024, n. 2261/2022, n. 16326/2025). Per negare il risarcimento occorreva quindi accertare che quell’incertezza non esistesse. La Corte d’appello lo ha fatto recependo un’affermazione del consulente che la Cassazione definisce «apodittica e tautologica», di natura «quasi profetica»: una cosa è negare che gli antivirali avrebbero scongiurato l’exitus, altra è pretendere di individuare con certezza la coincidenza cronologica perfetta tra la morte ipotetica e quella reale. Al consulente si chiede un accertamento fondato su leggi di copertura scientifica, non l’espressione di un dogma. Una motivazione così costruita è solo apparente e quindi nulla (Cass. S.U. n. 8053/2014 e n. 22232/2016).

La brevità del tempo residuo, prosegue la Corte, non scalfisce la consistenza del bene giuridico: ogni segmento di vita, anche ristrettissimo, è un’utilità che merita ristoro se perduta per mano altrui. Richiamando Cass. n. 25271/2025, la Cassazione ribadisce che la perdita anticipata della vita non è un danno risarcibile iure successionis per la vittima, ma configura un pregiudizio da perdita del rapporto parentale risarcibile iure proprio ai congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della sopravvivenza residua rileva solo come parametro della liquidazione equitativa. Il fatto che il paziente fosse giunto in ospedale in condizioni gravissime non esonerava il giudice dal verificare l’incidenza delle omissioni terapeutiche sulla sua vita residua.

Assorbito il secondo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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