Diniego di prova testimoniale e ammissibilità del ricorso: il principio di autosufficienza (Cass. civ. Sez. 3 n. 2194 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione che denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale ha l’onere di illustrare la decisività del mezzo istruttorio, dimostrando, con un ragionamento controfattuale, che le circostanze dedotte, se provate, avrebbero condotto a una decisione diversa. La censura è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, se non trascrive il contenuto dei capitoli e non indica la sede processuale in cui la prova è stata richiesta. In tema di sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo qualora si alleghi l’attribuzione alla prova di un valore diverso da quello legale, mentre è inammissibile la doglianza che si risolve in una richiesta di rivalutazione del prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il Fatto
Un professionista, in proprio e in qualità di legale rappresentante di una società attiva nel settore fotovoltaico, conveniva in giudizio una collega per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della mancata concessione del diritto di superficie su un terreno destinato alla realizzazione di un impianto e della mancata cessione dell’autorizzazione unica, asseritamente derivanti dalla sua responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello, investita del gravame, confermava la decisione. Avverso la sentenza della Corte territoriale veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: il primo relativo alla mancata ammissione di prove testimoniali, il secondo alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine al nesso di causalità, il terzo alla motivazione assertivamente apparente.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione, condividendo la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., ha esaminato i tre motivi di ricorso nell’ottica della loro ammissibilità e fondatezza. In relazione al primo motivo, la Corte ha chiarito che il diniego di ammissione della prova testimoniale è censurabile in sede di legittimità solo quando il giudice di merito abbia rilevato preclusioni o decadenze insussistenti, ovvero abbia affermato l’inammissibilità del mezzo per ragioni che prescindono dalla valutazione della sua rilevanza. In tal caso, il motivo di ricorso è inammissibile se non dimostra la decisività della prova, non essendo sufficiente una critica generica, ma essendo necessaria la dimostrazione che l’escussione dei testi avrebbe potuto sovvertire l’esito della controversia.
Sul punto, la Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso, che deve ritenersi rispettato quando l’indicazione degli atti e dei documenti avvenga riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a dolersi del diniego senza trascrivere i capitoli di prova, integrando così una violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, mentre è inammissibile la censura che si limiti a contestare la valutazione delle prove, attività consentita dalla norma. Analogamente, per l’art. 115 c.p.c., la doglianza è proponibile solo se si denuncia l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti, non già la diversa valutazione delle prove acquisite.
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto apodittico e privo di pregio, poiché la motivazione della Corte territoriale risultava ampiamente argomentata e superiore al “minimo costituzionale”. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla sanzione ex art. 96 c.p.c., in quanto la sua insistenza, nonostante la proposta di definizione anticipata, è stata considerata un’ipotesi di abuso del processo ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. e alla luce di Sez. U. n. 28540 del 2023.
Nota della Redazione
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