La responsabilità da cose in custodia e il caso fortuito atmosferico (Cass. civ. Sez. 3 n. 24158 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva, fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa e l’evento di danno, e non su una presunzione di colpa. Essa può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito, inteso come fatto naturale o umano estraneo alla sfera di dominio del custode, avente incisività causale autonoma e assorbente. Perché un evento atmosferico possa costituire caso fortuito è necessario che rivesta i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, il cui accertamento non può fondarsi su nozioni di comune esperienza, ma deve essere condotto sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti alla localizzazione della res custodita.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo agricolo e i suoi eredi avevano convenuto in giudizio l’ANAS chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della caduta di quattro alberi di pino, piantati lungo il ciglio di una strada statale, avvalendosi della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. La domanda era stata respinta in entrambi i gradi di merito. La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, aveva escluso la responsabilità dell’ente gestore, ritenendo provata l’interruzione del nesso causale per caso fortuito dovuto a eccezionali avverse condizioni atmosferiche. I danneggiati hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, censurando l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito riguardo alla qualificazione dell’evento atmosferico come caso fortuito. Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, ivi incluse le pronunce rese dalle Sezioni Unite n. 20943 del 2022, secondo cui la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva e può essere esclusa solo da un fatto con incidenza causale autonoma ed assorbente.
La Corte ha quindi scrutinato gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, ritenendoli privi di concludenza. Ha ritenuto non significativa la quantità di alberi caduti nel medesimo contesto spazio-temporale, in quanto tale dato non consente di trarre inferenze circa l’impetuosità del vento senza considerare le caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli alberi. Ha inoltre giudicato irrilevante la presenza di profonde buche, trattandosi di un posterius rispetto all’evento atmosferico, ossia dello stato dei luoghi successivo all’estirpazione degli alberi.
Il vizio principale è stato individuato nella pedissequa adesione alla relazione del consulente tecnico d’ufficio, inficiata da un’ontologica incoerenza. La Corte ha rilevato la manifesta discrepanza tra la velocità del vento espressa in m/s e quella in km/h, evidenziando come la misura di 5,8 m/s non corrisponda ai 170 km/h indicati. Questa incongruenza rende fallace la classificazione del vento come massimo grado di tempesta secondo la scala di Beaufort, impedendo di fondare su tale dato l’esistenza dell’esimente.
In conclusione, la Cassazione ha stabilito che l’esistenza del caso fortuito per eccezionalità dell’evento atmosferico non può essere affermata in difetto di elementi di prova concreti e specifici e, segnatamente, di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto di localizzazione della res custodita. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione per un nuovo esame della causa.
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Nota della Redazione
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