Accoglimento dell’appello sul difetto di giurisdizione e rinvio al primo giudice (Cass. civ. Sez. 3 n. 2198 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella vigenza dell’art. 353 cod. proc. civ., qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudice di secondo grado che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza deve rimettere la causa al primo giudice, indipendentemente da eventuali conclusioni di merito formulate dalle parti. L’omessa rimessione determina la cassazione della decisione con rinvio al primo giudice, trattandosi di violazione del principio d’ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione. Il diritto a un doppio grado di giudizio in materia civile non è garantito dalla CEDU, ma il legislatore nazionale può riconoscerlo più ampiamente.
Il Fatto
La controversia trae origine dal sinistro verificatosi in Namibia durante un’escursione su un veicolo 4×4, programmata nel pacchetto di viaggio acquistato presso una società italiana. I viaggiatori, danneggiati, convenivano in giudizio il tour operator, che chiamava in garanzia la società namibiana fornitrice del servizio.
Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande risarcitorie, ma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di garanzia. La Corte d’appello, invece, riformava la sentenza, affermando la giurisdizione italiana e decidendo nel merito la domanda di manleva. Avverso tale decisione proponeva ricorso la società namibiana.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminato il secondo motivo di ricorso, ne rileva la fondatezza. Il giudice d’appello, dopo aver affermato la giurisdizione italiana negata dal primo giudice, avrebbe dovuto applicare l’art. 353 cod. proc. civ. e rimettere la causa al Tribunale, a prescindere dalle conclusioni di merito eventualmente formulate. La pronuncia nel merito della domanda di rivalsa, senza il recupero del primo grado, viola il principio del doppio grado di giurisdizione.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui la mancata rimessione al primo giudice comporta la cassazione della decisione direttamente con rinvio, non ravvisandosi una lesione della ragionevole durata del processo. Tale principio non è derogato dal fatto che il Tribunale avesse accolto la domanda risarcitoria principale, poiché ciò non implica l’accertamento dei presupposti della domanda di manleva.
La Corte precisa che il diritto a un doppio grado di giudizio, in materia civile, non è contemplato dall’art. 6 CEDU, che garantisce un equo processo, né dall’art. 13 CEDU sul ricorso effettivo. La Convenzione non impone agli Stati di istituire corti d’appello. Tuttavia, ciò non esclude che il legislatore nazionale possa riconoscerlo più ampiamente, come avviene nell’ordinamento italiano.
Conseguentemente, accolto il secondo motivo, resta assorbito il terzo, afferente all’individuazione della legge applicabile. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Lodi, in persona di diverso magistrato.
Nota della Redazione
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