Il giustificato motivo ex art. 4 l. 110/75 è immediato (Cass. pen. Sez. 7 n. 8703 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giustificato motivo rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge n. 110/1975, in tema di porto di armi od oggetti atti ad offendere, deve essere espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. Tale giustificato motivo non può essere dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa. Il ricorso che riproponga valutazioni di merito già compiutamente vagliate dal giudice di secondo grado è inammissibile per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 05/06/2025, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, per avere portato in luogo pubblico un’ascia, commesso in Udine il 01/07/2022, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto e di euro 1.000,00 di ammenda, disponendo la distruzione dell’arma in sequestro.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria in data 06/02/2026, con la quale ha ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso, contestando la sussistenza di profili di inammissibilità e formulando motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fornito una motivazione compiuta in ordine all’esito della perquisizione effettuata all’interno del furgone dell’imputato. Pur riconoscendo che l’ascia costituiva un attrezzo di lavoro, la Corte territoriale ha evidenziato che, nel momento del rinvenimento e in relazione alle modalità di custodia — poggiata in vista e pronta all’uso sul sedile — doveva escludersi ogni correlazione con l’attività lavorativa e doveva escludersi la sussistenza di un giustificato motivo.
Quanto alla tardiva giustificazione addotta dalla difesa, la Corte ne ha apprezzato l’inattendibilità, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il giustificato motivo non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di immediata verifica da parte dei verbalizzanti. La Corte ha citato, in tal senso, Sez. 1, n. 19307 del 2019 e, precedentemente, Sez. 1, n. 18925 del 2013.
Il ricorrente, a parere della Corte, ha riproposto argomentazioni di merito su profili già compiutamente vagliati dai giudici di merito, evocando l’esigenza di ulteriori valutazioni che, a fronte della lineare ricostruzione dei fatti, sono apparse del tutto superflue. La Corte ha ritenuto compiutamente argomentata anche la scelta di escludere i presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., pur a fronte della valutazione di lieve entità del fatto, nonché la determinazione della pena, equa e logicamente correlata alla gravità oggettiva della condotta.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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