Morte del mandante e poteri del mandatario nel processo (Cass. civ. Sez. II n. 10446 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La morte del mandante che stia in giudizio per mezzo del mandatario ad negotia, costituito tramite procuratore legale, ha rilevanza processuale solo se dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che l’evento sia noto al giudice e alla controparte. La rappresentanza processuale sopravvive infatti al decesso del mandante, per il suo carattere di rapporto esterno rispetto al giudice e alla controparte. Ne consegue che il giudice d’appello non può porre l’evento morte a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di legittimazione del mandatario. Il mandato in rem propriam, nonostante la morte del mandante, presuppone la verifica dell’effettivo conferimento del mandato anche nell’interesse del mandatario, diverso da quello limitato all’esecuzione o al corrispettivo.

Il Fatto

Con atto di citazione il procuratore speciale di un mandante conveniva davanti al Tribunale il Consorzio acquirente, chiedendo l’accertamento dell’avveramento delle condizioni di esigibilità di una quota del corrispettivo di una compravendita immobiliare e la condanna al pagamento. Nel corso del giudizio il difensore della controparte depositava certificato attestante il decesso del mandante, risalente al 12 maggio 2011, con richiesta di interruzione o estinzione del giudizio.

Dichiarata l’interruzione, il Tribunale pronunciava l’estinzione per mancata riassunzione. L’appello proposto dal mandatario avverso tale ordinanza veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello per difetto di legittimazione sostanziale e processuale, sul rilievo dell’avvenuta estinzione del mandato e della connessa procura. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, con la controricorrente che eccepiva la sopravvenuta carenza di legittimazione del ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso: la legittimazione del ricorrente va valutata rispetto all’esito del giudizio di gravame, che ha dichiarato inammissibile l’appello proprio per la sopravvenuta estinzione del mandato. A fronte di quella decisione, legittimato all’impugnazione era il mandatario, di cui era stato dichiarato il difetto di rappresentanza.

Il primo motivo, che denuncia la mancata decisione delle censure sull’irritualità dell’interruzione, è infondato. La declaratoria di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione dell’appellante era assorbente rispetto alle censure avverso l’ordinanza di estinzione: nel giudizio di legittimità non sono esaminabili le questioni su cui il giudice inferiore non si sia pronunciato perché assorbite dall’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale.

Il secondo motivo è fondato. La Corte ricorda che la qualificazione del contratto come mandato in rem propriam non è vincolante per il giudice, e che l’irrevocabilità, nonostante la morte del mandante, presuppone la verifica dell’effettivo conferimento del mandato anche nell’interesse del mandatario. Il mandato in rem propriam è diretto al soddisfacimento di un interesse del mandatario diverso da quello limitato all’esecuzione del mandato o al corrispettivo, e costituisce negozio-mezzo per uno scopo ulteriore connesso a un altro rapporto sottostante.

Le norme sull’interruzione del processo tutelano la parte nei cui confronti si è verificato l’evento. L’irregolare interruzione, in difetto dei presupposti, può essere fatta valere solo da quella parte, non dalle altre. La Corte afferma poi il principio decisivo: la morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario ad negotia ha rilevanza processuale solo se dichiarata o notificata dal procuratore legale, sopravvivendo la rappresentanza processuale al decesso del mandante. Non essendo stato dichiarato l’evento dal difensore del mandatario, ma dalla controparte, il giudice d’appello non avrebbe potuto fondare su di esso l’inammissibilità dell’impugnazione.

Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo. La sentenza è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

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