Consulenza tecnica di parte e prova del nesso causale nel risarcimento (Cass. civ. Sez. III n. 10266 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale, la consulenza tecnica di parte non è idonea, da sola, a fondare la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto risarcitorio. La sua conclusione valutativa, assunta in termini presuntivi, non può ricevere valore dimostrativo se il giudice di merito non indichi su quali basi istruttorie ulteriori, rilevabili d’ufficio ovvero correlate alle offerte probatorie della parte, quelle conclusioni si fondino, non essendo estensibili ad essa i principi acquisitivi riferibili alla consulenza d’ufficio. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. quando il giudice disattenda il principio del libero convincimento in assenza di deroga normativa, ovvero valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola, ovvero abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dei poteri officiosi.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una scrittura privata del 1994 con cui l’istituto di credito si era impegnato a eseguire, con oneri a proprio carico, lavori di sistemazione dei locali concessi in locazione a un esercizio commerciale, nonché a stipulare un nuovo contratto locatizio all’esito dei lavori. Il conduttore si era obbligato a trasferire l’attività nei nuovi locali senza pretese a titolo di avviamento.

La società conduttrice conveniva in giudizio la banca per il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento. Il Tribunale rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione di giudicato esterno riferita a una sentenza pretorile del 1998 e ritenendo la pretesa risarcitoria priva di supporto probatorio. La Corte d’Appello di Bologna riformava la decisione, escludeva il giudicato e accoglieva la domanda per quanto di ragione, parametrando la liquidazione alle indicazioni della consulenza tecnica di parte attorea. Propongono ricorso principale la società e ricorso incidentale la banca.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi del ricorso incidentale, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte distrettuale ha correttamente escluso il giudicato esterno pretorile, perché relativo a danni diversi e pregressi, e ha applicato il principio per cui, dimostrata dal creditore la sussistenza del diritto, allegato l’inadempimento e provato il nesso causale, spetta al debitore provare l’avvenuto adempimento o l’insussistenza del nesso eziologico.

Il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso incidentale sono invece fondati. La Corte ribadisce che la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. opera sul piano dell’apprezzamento di merito, sindacabile solo come errore di fatto attraverso il paradigma del difetto di motivazione. Nella specie, la Corte territoriale ha assunto quale valore aziendale di base quello ricostruito dalla consulenza di parte, senza indicare su quali basi istruttorie ulteriori quelle conclusioni si fondassero.

Non è estensibile alla consulenza di parte il principio acquisitivo enunciato dalle Sezioni Unite n. 3086 del 2022 per la consulenza d’ufficio. La sola conclusione valutativa non può avere valore dimostrativo dei fatti costitutivi del diritto risarcitorio senza eludere la disciplina sulla prova. Né il Collegio di merito si è ancorato alla parziale contestazione della banca, poiché le obiezioni dell’istituto sono indicate come momento logico successivo all’assunto sul valore di base.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato. La censura deduce l’incomprensibilità della motivazione sulla doppia alienazione aziendale il cui incasso andrebbe detratto. Il giudice territoriale non spiega a cosa si riferisca la doppia cessione della medesima azienda, rendendo incomprensibile la detrazione di valore, solo assertivamente richiamata.

Il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di rilettura istruttoria. Il terzo motivo è fondato: la domanda di mancato realizzo da parte dei soci deve logicamente riferirsi alla redditività aziendale persa, voce di danno riferibile al diverso soggetto giuridico attore. Il settimo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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