Svalutazione crediti assicurativi deducibile senza definitiva inesigibilità (Cass. civ. Sez. V n. 10448 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di svalutazione dei crediti per la determinazione del reddito d’impresa, è legittima e non costituisce indebito vantaggio fiscale l’imputazione a conto economico di crediti integralmente svalutati che, prescindendo dal criterio quantitativo, a conclusione di un’analisi valutativo-estimativa, poggino esclusivamente sulla riconosciuta sussistenza del rischio di inesigibilità ragionevolmente prevedibile ma non ancora definitiva. Il discrimine tra perdite sui crediti e svalutazione dei crediti si correla alla definitività del venir meno della posta attiva: si ha perdita quando il credito è divenuto definitivamente inesigibile, si ha svalutazione quando è solo temporaneamente non realizzabile, con conseguente deducibilità ai sensi degli artt. 101 e 106 Tuir. In tema di termini di impugnazione, la sospensione recata dalla disciplina sulla definizione agevolata assorbe la sospensione feriale, che non si cumula alla prima, salvo che il termine venga a scadere all’interno del periodo feriale, nel qual caso è integralmente scomputato.

Il Fatto

L’atto impositivo trae origine da un processo verbale di constatazione consegnato a una compagnia assicurativa. La società verificata, avendo optato per il consolidato nazionale quale consolidata, ha fatto confluire il proprio reddito, ai soli fini Ires, nella base imponibile della consolidante, divenuta poi contribuente nel giudizio.

Con avviso di accertamento l’Ufficio ha contestato, ai sensi degli artt. 40 bis e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito e una maggiore imposta per violazione degli artt. 101, comma 5, e 106, comma 5, Tuir, irrogando sanzioni per dichiarazione infedele. La C.T.P. di Milano ha confermato l’atto; la C.T.R. Lombardia, in riforma, lo ha annullato. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia censura la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività, sostenendo che la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 non si cumula con la sospensione feriale. Il motivo è infondato. La Sezione ribadisce che la sospensione recata dalla disciplina sulla definizione agevolata assorbe quella feriale, salvo che il termine, calcolata la prima, scada dentro il periodo feriale: in tal caso esso va integralmente scomputato.

Poiché nel caso concreto il termine veniva a scadere il 9 agosto 2019, all’interno del periodo feriale, la scadenza slittava al 9 settembre successivo. L’appello, proposto il 6 settembre 2019, era dunque tempestivo, secondo il principio già affermato da Cass., Sez. 5, ordinanza n. 10252 del 29/05/2020.

Con il secondo motivo l’Agenzia contesta la qualificazione delle rettifiche su crediti delle imprese assicurative verso gli assicurati. Il motivo è infondato. La Corte richiama la distinzione tra perdite sui crediti e svalutazione dei crediti: la prima presuppone la definitiva inesigibilità, la seconda riguarda il credito solo temporaneamente non realizzabile, suscettibile di ripresa di valore. È richiamata Cass., Sez. 5, ordinanza n. 34483 del 16/11/2021 e, sul discrimine della definitività, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 10686 del 04/05/2018.

La sentenza impugnata non si pone in contrasto con le norme evocate; la censura che contesta i presupposti di fatto della svalutazione a zero invade il merito, sconfinando nell’inammissibilità. Anche il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile, perché tende a un sindacato sul giudizio di merito della C.T.R., fondato su un percorso argomentativo ragionevole.

Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese e con attestazione della non sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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