Il collegamento negoziale è accertamento di fatto non sindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 14696 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della natura, dell’entità, delle modalità e delle conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti — ovvero la negazione del collegamento teleologico — rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici. Il collegamento tra negozi può essere individuato dal giudice di merito anche d’ufficio, rientrando nel suo potere di verifica e valutazione dei fatti costitutivi della pretesa sulla base dell’interpretazione degli atti negoziali. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. richiede che il ricorrente indichi il fatto storico trascurato, il dato da cui risulti esistente e la sua decisività, non essendo sufficiente una diversa lettura delle risultanze processuali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia, riformando la sentenza del Tribunale di Spoleto, aveva accolto la domanda della Curatela del fallimento diretta a ottenere dalla società acquirente il pagamento del corrispettivo per la vendita di dieci automezzi, stipulata con scrittura privata autenticata e con pagamento differito. Il primo giudice aveva invece revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo sussistente un collegamento negoziale funzionale tra il contratto di compravendita e il distinto contratto di affitto d’azienda, concluso tra le stesse parti.
La Corte territoriale aveva escluso tale collegamento e aveva ritenuto intervenuta tra le parti la risoluzione consensuale del contratto di affitto, condannando la società acquirente al pagamento del prezzo. Avverso tale decisione la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Curatela ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere delegato, dichiarando inammissibili tutti i motivi del ricorso principale. Con il primo motivo la ricorrente aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito aveva negato il collegamento negoziale tra l’affitto d’azienda e la compravendita, deducendo la violazione di legge e l’omesso esame di fatti decisivi.
La Suprema Corte ha rilevato che il giudice territoriale aveva escluso il collegamento sulla base di una pluralità di elementi: la stipulazione dei negozi in tempi diversi, la sola parziale coincidenza degli oggetti, il mancato richiamo dell’affitto nel contratto di vendita, l’assenza di una finalità unitaria condivisa e la previsione del pagamento del prezzo in un’unica rata alla scadenza dell’affitto. Tale accertamento, ha precisato la Corte, è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sostenuto da una motivazione congrua, richiamando sul punto i precedenti delle Sez. 1, n. 30130 del 22/11/2024 e Sez. 6-1, n. 20634 del 7/8/2018.
Con il secondo motivo la ricorrente aveva dedotto l’intervenuta risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà. La Corte ha ritenuto la censura parimenti inammissibile, avendo la Corte d’appello dato riscontro delle ragioni per cui la Curatela non aveva manifestato alcuna volontà di condizionare la vendita all’esecuzione dell’affitto, avendo anzi avviato un procedimento di mediazione volto a ottenere l’adempimento del contratto di compravendita.
Quanto al terzo motivo e alla memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la ricorrente aveva proposto una mera ricostruzione alternativa della vicenda contrattuale, senza indicare alcun fatto storico decisivo trascurato dal giudice di merito, come richiesto invece dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità. Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha applicato le sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., trattandosi di giudizio definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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