Motivazione apparente e rinvio nel giudizio tributario di appello (Cass. civ. Sez. V n. 323 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è solo apparente, e il provvedimento è nullo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è valida solo se i contenuti mutuati siano oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive. Il giudice di appello deve esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia impugnata con riguardo ai motivi di gravame proposti. È pertanto nulla, per motivazione meramente apparente, la sentenza di appello la cui laconicità non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure si sia pervenuti attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica considerazione delle allegazioni difensive e degli elementi di prova.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente, titolare di un bar e di un’attigua attività di ristorazione, un avviso di accertamento con cui rideterminava, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, maggiori ricavi per poco meno di duecentomila euro per l’anno d’imposta 2007. La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Livorno, deducendo l’illegittimità del metodo induttivo, usato malgrado la regolare tenuta delle scritture contabili, e la carenza di motivazione dell’avviso.
La Commissione provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo meramente ipotetico il calcolo delle percentuali di ricarico e dei flussi di avventori. L’Ufficio proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana, Sezione Staccata di Livorno, che disponeva una consulenza tecnica d’ufficio e, depositato l’elaborato, respingeva il gravame considerando le scritture contabili veritiere e la natura presuntiva delle percentuali di ricarico. Avverso tale sentenza l’Ufficio ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 132, n. 4, e 118 disp. att. cod. proc. civ., ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.. L’Ufficio deduce che la pronuncia impugnata manca dell’illustrazione di un ragionamento, essendo l’unico passaggio espositivo quello relativo alla natura presuntiva del calcolo della percentuale di ricarico.
La Corte ritiene il motivo fondato. Secondo la giurisprudenza richiamata, la motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). Quanto alla tecnica per relationem, la motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive (Cass., Sez. U., n. 14814 del 2008).
Il giudice di appello è tenuto a esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. n. 16612 del 2015). È quindi nulla, in quanto meramente apparente, la motivazione per relationem qualora la laconicità non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure si sia giunti attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017; Cass. n. 27112 del 2018).
Nel caso concreto, la Commissione regionale, dopo aver indicato lo svolgimento del processo anche con riferimento ai motivi di gravame, ha motivato in modo apodittico il rigetto dell’appello, limitandosi a richiamare la veridicità delle scritture contabili e la natura presuntiva del calcolo del ricarico. Si tratta di affermazioni assertive che non consentono di apprezzare l’iter logico della decisione, né di verificare le ragioni della conferma: la natura presuntiva del calcolo è, infatti, considerazione ovvia, essendo per legge fondato su presunzioni tanto il calcolo dell’Ufficio quanto quello del consulente tecnico.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, sulla violazione degli artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 546/1992, e il terzo, sulla violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e 2697 cod. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sezione Staccata di Livorno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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