Giudicato endofallimentare e diversità della causa petendi nella nuova domanda di ammissione (Cass. civ. Sez. I n. 33025 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento fallimentare l’ammissione o l’esclusione di un credito, una volta divenuto definitivo il decreto del giudice delegato non impugnato, acquista un grado di stabilità assimilabile al giudicato e preclude, in successivi giudizi tra le medesime parti, ogni questione sull’esistenza e sull’entità del credito, sul titolo e sulle cause di prelazione. La preclusione opera però solo se, con la seconda domanda di ammissione, la parte azioni, sul medesimo fatto costitutivo, lo stesso diritto di credito già fatto valere con la prima domanda. Il mutamento del fatto costitutivo identifica un diritto diverso e non è precluso dal giudicato formatosi sul primo, mentre il mero mutamento della qualificazione giuridica del medesimo fatto storico non esclude l’identità del diritto azionato.

Il Fatto

Un Comune propone opposizione allo stato passivo di un fallimento chiedendo di esservi ammesso in via privilegiata per una somma liquidata a suo favore da una sentenza della Corte dei conti, resa a titolo di risarcimento del danno erariale per responsabilità contabile. Il fallimento resiste eccependo che lo stesso Comune aveva già azionato, con domanda tempestiva, un credito di importo maggiore, fondato sul contratto di concessione per la riscossione, e che quella domanda era stata integralmente rigettata con decreto non impugnato: si sarebbe quindi formato il giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall.

Il tribunale accoglie l’opposizione, ammettendo il Comune al passivo in via privilegiata e ravvisando nella fattispecie un diritto diverso e distinto da quello dedotto con la domanda tempestiva. Il fallimento ricorre per cassazione articolando due motivi, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 96, ultimo comma, l.fall. e degli artt. 52, comma 2°, e 94 l.fall.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del giudicato endofallimentare. Il decreto del giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo, se non impugnato, è assistito da una stabilità assimilabile al giudicato, così come i decreti emessi dal tribunale all’esito dei giudizi previsti dall’art. 99 l.fall. divenuti definitivi. L’accertamento compiuto in sede di verificazione impedisce, nei successivi giudizi tra le medesime parti, tanto la nuova deduzione quanto la diversa soluzione di ogni questione relativa all’esistenza e all’entità del credito, al titolo e alle cause di prelazione, come affermato dal consolidato indirizzo richiamato dal Collegio.

Il rapporto fra il decreto che ha deciso su una domanda di ammissione e quello che decide su altra domanda è quindi governato dalla categoria della preclusione: le decisioni pregresse valgono come giudicato interno e precludono anche ciò che la prima domanda avrebbe potuto astrattamente dedurre. La Corte richiama numerosi precedenti in tal senso, fra cui le Sezioni Unite n. 13916 del 2006 e, più di recente, Cass. n. 1259 del 2024 e Cass. n. 15040 del 2024.

La preclusione, tuttavia, opera solo se con la seconda domanda sia stato azionato, in ragione della medesimezza del fatto costitutivo, lo stesso diritto già fatto valere verso il medesimo debitore. Il mutamento del fatto costitutivo comporta, per i diritti eterodeterminati, il mutamento del diritto stesso: la domanda che faccia valere un diritto di identico contenuto ma su fondamento diverso ha per oggetto un diritto diverso e non è preclusa dal giudicato formatosi sul primo. Solo il mero mutamento del tipo giuridico, restando fermi prestazione e fatto storico, non esclude l’identità del diritto azionato.

Nel caso esaminato la causa petendi è differente: la prima domanda si fondava sull’inadempimento agli obblighi del contratto di concessione per la riscorsione; la seconda sui danni erariali arrecati dalla società nella qualità di agente contabile. Anche il petitum è diverso, perché nella prima domanda si chiedeva il riversamento delle somme riscosse, nella seconda il pagamento delle somme liquidate dal giudice contabile. Irrilevante, pertanto, che il pregiudizio sia stato quantificato sulla base delle somme non riversate. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese e alle somme ex art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *