Motivazione apparente e adesione acritica del giudice d’appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17399 del 28.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la sentenza d’appello è nulla per motivazione apparente quando il giudice del gravame si limiti ad aderire in modo acritico alla pronuncia di primo grado, omettendo ogni valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione e della documentazione prodotta. L’onere di impugnazione specifica posto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ., è assolto anche se l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire le argomentazioni già dedotte in primo grado. La motivazione per relationem è ammessa solo se il giudice d’appello dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di gravame o dell’identità delle questioni, sì che dal testo di entrambe le sentenze risulti un percorso argomentativo esaustivo e coerente. In difetto, la decisione va cassata con rinvio.
Il Fatto
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, contro l’Agenzia delle entrate, rimasta intimata, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato il suo appello.
I giudici di secondo grado avevano ritenuto l’appello generico e avevano confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso introduttivo del contribuente. La questione approda in Cassazione perché il ricorrente assume la nullità della sentenza d’appello per assenza di un qualsiasi iter argomentativo e per omesso esame della documentazione prodotta.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata perché priva di motivazione e perché il giudice di seconde cure avrebbe considerato legittimo l’avviso di accertamento senza valutare le prove dedotte dal contribuente.
La Corte ritiene il motivo fondato e muove dal riparto tra l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l’art. 342 cod. proc. civ., ricordando che l’onere di impugnazione specifica è assolto anche quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a riproporre in appello le stesse ragioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass. n. 25191/2024).
Il Collegio richiama poi l’orientamento secondo cui la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione, o dell’identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, così che dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze si ricavi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. n. 20883/2019 e Cass. n. 28139/2018).
Nel caso concreto, la sentenza impugnata presenta poche righe di motivazione, in cui si afferma che l’appello è generico e ripropone questioni già rigettate in primo grado, con una decisione condivisibile meritevole di conferma. La Corte qualifica tali affermazioni come del tutto apodittiche, perché non tengono conto dei principi consolidati in tema di apparenza della motivazione e di mera adesione acritica alla pronuncia impugnata.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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