Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio e buona fede del cessionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 15825 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Iva, ove l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, il relativo onere probatorio si incentra su due circostanze di valenza costitutiva: l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Tale consapevolezza può essere dimostrata anche in via presuntiva, sulla base di elementi oggettivi e specifici, dai quali risulti che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza, la sostanziale inesistenza del contraente. In caso di operazione soggettivamente inesistente di tipo triangolare, la prova della consapevolezza è soddisfatta dalla dimostrazione che il soggetto interposto fosse privo di adeguata dotazione personale e strumentale. Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede, ossia di avere agito senza consapevolezza di partecipare a un’evasione e con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto; non assumono rilievo, a tal fine, la regolarità della contabilità e dei pagamenti, la consegna e rivendita della merce, la mancanza di benefici o la congruità dei prezzi, trattandosi di circostanze compatibili con la frode o di controlli meramente formali. L’amministrazione può assolvere al proprio onere anche mediante presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, non occorrendo la prova certa di ogni operazione e dettaglio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, previo processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, recuperava a tassazione, per l’anno 2010, costi indebitamente detratti ai fini Iva in relazione a fatture emesse da due società ritenute mere “cartiere”, afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, ritenendo non dimostrata la sua conoscenza o conoscibilità della frode. La Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ravvisando la sussistenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti circa il ruolo di “cartiere” delle società fornitrici e la consapevolezza della contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha esaminato preliminarmente il motivo concernente la dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata, ritenendolo infondato. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e la successiva giurisprudenza, ha chiarito che il vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. ricorre solo in ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si colloca al di sopra del “minimo costituzionale”, essendo da essa ricavabile il procedimento logico-giuridico sotteso alla decisione, senza che il giudice di merito sia tenuto a dare conto di ogni allegazione.
Quanto al merito, la Corte ha ribadito che l’onere probatorio dell’Amministrazione, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, non occorrendo la prova certa di ogni operazione. Ha quindi confermato il principio per cui, nelle operazioni triangolari poco complesse, la dimostrazione che il soggetto interposto fosse privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata è idonea a fondare la presunzione di consapevolezza del cessionario. La Corte ha precisato che la sussistenza di indizi di irregolarità nella sfera dell’emittente impone all’operatore avveduto di assumere opportune informazioni, mentre la regolarità dei pagamenti e della contabilità è irrilevante a dimostrare la buona fede.
La Corte ha infine ritenuto inammissibile il terzo motivo, con cui la ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La censura non verteva su un fatto storico, ma su profili attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie, attività questa riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. La valutazione compiuta dalla CTR, che ha ritenuto le verifiche formali (visure camerali) insufficienti a comprovare la buona fede, è stata coerentemente ritenuta insindacabile.
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Nota della Redazione
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