Motivazione apparente in appello se non si confronta con le deduzioni difensive (Cass. pen. Sez. V n. 32853 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di appello, incorre in motivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive e senza spiegare l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso. La parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali deve indicare, pena l’inammissibilità del motivo per genericità, l’incidenza dell’atto sul complessivo compendio indiziario già valutato, illustrando come la sua espunzione sia idonea a disarticolare la motivazione impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato previsto dall’art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960. In qualità di candidato sindaco alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, avrebbe minacciato due persone dicendo loro che uno di essi avrebbe perso il posto di lavoro se non avessero espresso la preferenza in suo favore, al fine di costringerli a votare per lui.

Avverso la decisione l’imputato ha proposto due motivi di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto dell’eccezione di nullità dell’ordinanza con cui il Tribunale aveva acquisito la registrazione di una conversazione tra la polizia giudiziaria e le persone offese, qualificata come prova atipica; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’attendibilità delle persone offese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente contesta l’inutilizzabilità della registrazione della conversazione acquisita in dibattimento, ma non ne evidenzia la rilevanza ai fini della decisione. Costituisce onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità indicare l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da poterne inferire la decisività rispetto al provvedimento impugnato.

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità: chi eccepisce l’inutilizzabilità di prove a suo carico deve confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti, individuare le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico, indicare la fattispecie procedimentale violata e gli atti incisi, dimostrare l’efficacia demolitrice dell’eccezione. Nella specie l’ampia argomentazione difensiva ha omesso di spiegare perché, alla luce del compendio probatorio, la registrazione assumerebbe rilievo decisivo. La specificazione era tanto più necessaria in quanto la Corte territoriale, pur affermando l’utilizzabilità della registrazione, ha fondato la decisione sulle dichiarazioni rese in dibattimento dalle persone offese e dagli altri testi.

Il secondo motivo è invece fondato. La sentenza impugnata non si è confrontata con le analitiche deduzioni dell’atto di appello, che avevano indicato significative incongruenze nella versione fornita dalle persone offese, desumibili dalle loro stesse testimonianze e dal confronto con le deposizioni di altri testi. In particolare, la Corte non ha tenuto conto dei rilievi su un incontro pomeridiano smentito da plurime dichiarazioni testimoniali, su un incontro serale negato da una persona offesa ma riferito da altri due testi, sulle divergenze tra i racconti in ordine al contenuto di un colloquio e sul momento della giornata in cui sarebbe stata posta in essere la condotta delittuosa.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di sentenza di appello, incorre in motivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive e omettendo di spiegare l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso. La sentenza è dunque annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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