Consulenza di parte non è prova nuova se rilegge gli atti (Cass. pen. Sez. V n. 32854 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione della sentenza di condanna, la diversa valutazione tecnico-scientifica di dati fattuali già acquisiti e valutati nel giudizio definito non integra la prova nuova richiesta dall’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quando si risolva in una rilettura degli atti di indagine priva di acquisizioni scientifiche innovative. La novità della prova scientifica può correlarsi all’oggetto dell’accertamento oppure al metodo, scoperto o sperimentato dopo il processo, purché si tratti di applicazioni tecniche accreditate dalla comunità scientifica. Il giudizio di ammissibilità dell’istanza è un vaglio preliminare, operato dall’esterno e in astratto, sull’idoneità delle nuove prove, se accertate, a ribaltare il giudizio di colpevolezza attraverso il riesame di tutte le prove. Esso non può tuttavia confinarsi nell’astrazione, ma deve ancorarsi alla realtà processuale, senza ignorare segni evidenti di inconferenza o inaffidabilità dell’elaborato proposto.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, tra l’altro, per concorso in rapina aggravata e tentato omicidio con sentenza della Corte d’appello di Torino del 16 marzo 2020, divenuta irrevocabile l’8 giugno 2021. L’affermazione di responsabilità per il tentato omicidio si fondava sull’idoneità e univocità degli atti, desunte dalle caratteristiche dello sparo, dalla traiettoria frontale del proiettile, che aveva raggiunto ad altezza del capo il parabrezza dell’auto della persona offesa, e dalla distanza dell’esplosione.

Il condannato ha proposto istanza di revisione fondandola su una consulenza tecnico-investigativa di parte, che ricostruiva in modo diverso distanza e traiettoria del colpo. La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 10 febbraio 2026, ha dichiarato l’istanza inammissibile, escludendo che l’elaborato integrasse una prova nuova. Contro tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la natura del giudizio di revisione. Si tratta di impugnazione straordinaria, preordinata alla riparazione degli errori giudiziari mediante l’annullamento di sentenze di condanna riconosciute ingiuste dopo la formazione del giudicato. La disciplina compone il conflitto tra esigenze di giustizia formale, cristallizzate nel giudicato, e istanze di giustizia sostanziale. Proprio la natura straordinaria del mezzo giustifica il vaglio preventivo di ammissibilità, diretto a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate.

Il richiamo alle Sezioni Unite n. 624 del 26 settembre 2001, dep. 2002, Pisano, vale a escludere la persistenza di una struttura bifasica: nell’attuale sistema non si distingue tra fase rescindente e rescissoria, e il giudizio di ammissibilità non incide sulla decisione denunciata. Il controllo si sostanzia in un’indagine preliminare sull’osservanza delle disposizioni dettate per il ricorso allo strumento, tra cui l’idoneità dei nuovi elementi di prova, se accertati, a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.

Quanto alla prova scientifica, la Corte richiama l’insegnamento secondo cui nuovi accertamenti peritali sono ammissibili non solo per sopravvenienze fattuali, ma anche quando siano motivati dall’impiego di nuove tecniche e conoscenze su dati già acquisiti. La novità può correlarsi all’oggetto dell’accertamento o al metodo, purché si tratti di applicazioni tecniche accreditate e attendibili secondo il sapere della comunità scientifica. Costituisce prova nuova anche la diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali, se fondata su metodologie più raffinate e idonee a cogliere dati obiettivi nuovi. Non è invece prova nuova la diversa valutazione di dati già conosciuti, destinata a tradursi in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già esaminate.

La Corte ritiene che l’ordinanza impugnata abbia fatto buon governo di tali principi. La consulenza di parte si fonda su una rilettura degli atti di indagine, sulla versione dei fatti fornita dal condannato e su mappe dei luoghi disegnate dallo stesso; il calcolo delle distanze, operato con strumenti satellitari, era stato indicato dal consulente come approssimativo, e il sopralluogo aveva solo constatato la modifica dei luoghi. Manca dunque qualsiasi acquisizione scientifica innovativa. Il ricorso è pertanto manifestamente infondato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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